Art. 3.

                          R e q u i s i t i

    1.  Possono  concorrere a domanda per l'ammissione ai corsi AUFP,
ausiliari  del  ruolo  speciale  e  del  ruolo  tecnico  -  logistico
dell'Arma  dei  carabinieri  di cui al presente decreto i concorrenti
che:
      a) siano in possesso della cittadinanza italiana;
      b) godano dei diritti civili e politici;
      c) non  abbiano  superato,  alla  data  di scadenza del termine
ultimo  per  la  presentazione  delle  domande  per  il  concorso cui
intendano  partecipare,  di  cui  al  successivo articolo 4, comma 1,
lettera c), il 32° anno di eta'. Eventuali aumenti dei limiti di eta'
previsti  dalle  vigenti  disposizioni  di  legge per l'ammissione ai
pubblici impieghi non si applicano al limite di eta' sopraindicato;
      d) siano in possesso:
        (1)  per  il 10° corso AUFP, ausiliari del ruolo speciale del
diploma  di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado  conseguito a
seguito  della  frequenza di un corso di studi di durata quinquennale
che  consenta  l'iscrizione all'Universita' o quadriennale, integrato
dal    corso   annuale   previsto   per   l'accesso   all'Universita'
dall'articolo  1  della  legge  11 dicembre 1969, n. 910 e successive
modificazioni;
        (2)  per  il  10°  corso  AUFP, ausiliari del ruolo tecnico -
logistico   di  una  delle  seguenti  lauree  magistrali  (di  durata
quadriennale, quinquennale o sessennale):
          -   per  la  specialita'  amministrazione:  giurisprudenza,
scienze  politiche, scienze dell'amministrazione, economia (qualsiasi
indirizzo);
          -  per  la  specialita'  medicina:  medicina e chirurgia. I
concorrenti,  inoltre,  dovranno essere in possesso dell'abilitazione
all'esercizio  della  professione  ed  iscritti  al  relativo  ordine
professionale;
          -  per  la  specialita' telematica: informatica, ingegneria
informatica,     ingegneria     elettronica,     ingegneria     delle
telecomunicazioni, ingegneria gestionale;
          -  per  la specialita' genio: ingegneria civile, ingegneria
edile   -  architettura  ed  architettura.  I  concorrenti,  inoltre,
dovranno  essere  in  possesso  dell'abilitazione all'esercizio della
professione.
    Saranno  ritenuti  validi  anche  i  diplomi di laurea, di durata
quadriennale,   quinquennale   e  sessennale  conseguiti  secondo  il
precedente    ordinamento,   sostituiti   dalle   lauree   magistrali
precedentemente indicate.
    Saranno  considerate, inoltre, valide anche le lauree che, per la
partecipazione  ai  concorsi per l'accesso al pubblico impiego, siano
dichiarate   equipollenti   a  quelle  suindicate  con  provvedimento
legislativo  o  amministrativo.  Allo  scopo, gli interessati avranno
cura   di   allegare  alla  domanda  di  partecipazione  la  relativa
dichiarazione di equipollenza.
    Analogamente,  saranno  considerate  valide  le lauree conseguite
all'estero, sempreche' le stesse risultino riconosciute dal Ministero
dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca equipollenti ad una
di quelle prescritte per la partecipazione al concorso indetto con il
presente  decreto.  Allo  scopo,  gli  interessati  avranno  cura  di
allegare  alla  domanda di partecipazione la relativa attestazione di
equipollenza;
      e) non  siano  stati dichiarati «obiettori di coscienza» ovvero
ammessi  a  prestare  «servizio civile» ai sensi della legge 8 luglio
1998, n. 230 (se di sesso maschile);
      f) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego  presso  una pubblica amministrazione ovvero prosciolti,
d'autorita'  o  d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle Forze
armate  o  di  polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla
vita  militare  o  per  perdita permanente dei requisiti di idoneita'
fisica;
      g) non siano imputati per delitti non colposi ovvero sottoposti
a  misure di prevenzione o di sicurezza, ne' si trovino in situazioni
incompatibili  con l'acquisizione ovvero la conservazione dello stato
di ufficiale dell'Arma dei carabinieri;
      h) non  siano  gia'  in  servizio  quali ufficiali ausiliari in
ferma  prefissata  ovvero  si  trovino nella posizione di congedo per
aver   completato   la   ferma  come  ufficiali  ausiliari  in  ferma
prefissata.
    2.  Ai  fini  dell'ammissione  alla  frequenza  dei corsi allievi
ufficiali   in   ferma   prefissata  i  concorrenti  dovranno  essere
riconosciuti  in  possesso dei requisiti di idoneita' psico-fisica ed
attitudinale,  da  accertarsi  con  le modalita' di cui ai successivi
articoli 14 e 15.
    3.  L'ammissione  ai  corsi  dei  vincitori  nonche' la nomina ad
ufficiale  in ferma prefissata di cui al successivo articolo 21, sono
inoltre  subordinate  all'accertamento  d'ufficio,  anche  successivo
all'ammissione al corso formativo, del possesso delle qualita' morali
e  di  condotta  di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989,
n. 53  e  dell'astensione  dai  comportamenti  di cui all'articolo 17
della  legge  11 luglio 1978, n. 382, secondo le modalita' prescritte
dalla vigente normativa.
    4.  I  requisiti  di  partecipazione devono essere posseduti alla
data  di  scadenza  del  termine  per  la presentazione delle domande
indicato nel successivo articolo 4 e mantenuti, escluso quello di cui
alla  lettera c) del precedente comma 1, fino all'ammissione al corso
formativo  e  per  tutta  la durata dello stesso, fino alla nomina ad
ufficiale  in  ferma  prefissata, ausiliario del ruolo speciale o del
ruolo tecnico - logistico.