Art. 5. Titoli di merito 1. E' onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate circa ciascuno dei titoli posseduti tra quelli indicati nel successivo articolo 12 del presente decreto, ai fini della loro corretta valutazione da parte della Commissione esaminatrice. A tal fine i concorrenti potranno produrre a corredo della domanda di partecipazione al concorso eventuale documentazione probatoria ovvero una o piu' dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le pubblicazioni tecnico - scientifiche dovranno necessariamente essere allegate alla domanda. 2. Formeranno oggetto di valutazione da parte della Commissione esclusivamente i titoli di merito dichiarati e posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per i quali i concorrenti abbiano fornito le necessarie dettagliate informazioni.