Art. 3.
                       Esclusione dal concorso
    Nelle  more  della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli
aspiranti partecipano «con riserva» alla procedura concorsuale.
    L'Amministrazione  puo'  disporre  in  ogni momento, con motivato
provvedimento,  l'esclusione  dal  concorso per difetto dei requisiti
prescritti  nonche'  per  la mancata osservanza dei termini perentori
stabiliti nel presente bando.