Art. 7.
                            Prove d'esame
    L'esame    consiste    in    un    colloquio    ed    una   prova
tecnico-attitudinale,  in base all'allegato programma di esame che fa
parte integrante del presente decreto.
    Le   prove  si  intendono  superate  dai  candidati  che  abbiano
riportato   in   ciascuna  prova  una  votazione  di  almeno  ventuno
trentesimi.