Art. 8.
                       Svolgimento delle prove
    I  candidati  ammessi alle prove riceveranno, almeno venti giorni
prima di quello in cui dovranno sostenerle, comunicazione della sede,
del giorno e dell'ora in cui avranno luogo le prove d'esame.
    Per  essere  ammessi  a  sostenere  le prove d'esame, i candidati
dovranno   essere   muniti   di   uno   dei   seguenti  documenti  di
riconoscimento in corso di validita':
      a) carta d'identita';
      b) patente automobilistica;
      c) passaporto;
      d) porto d'armi;
      e)  tessera di riconoscimento rilasciata da una Amministrazione
dello Stato o altro documento di riconoscimento previsto dall'art. 35
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
    Le  sedute della commissione esaminatrice, durante lo svolgimento
delle prove, sono pubbliche.
    Al  termine  di  ogni seduta la commissione esaminatrice formera'
l'elenco   dei   candidati  esaminati,  con  l'indicazione  del  voto
riportato nelle prove.
    L'elenco  stesso,  sottoscritto  dal presidente e dal segretario,
sara' affisso nella sede ove si svolgera' la prova.