Art. 8. Svolgimento delle prove I candidati ammessi alle prove riceveranno, almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerle, comunicazione della sede, del giorno e dell'ora in cui avranno luogo le prove d'esame. Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validita': a) carta d'identita'; b) patente automobilistica; c) passaporto; d) porto d'armi; e) tessera di riconoscimento rilasciata da una Amministrazione dello Stato o altro documento di riconoscimento previsto dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le sedute della commissione esaminatrice, durante lo svolgimento delle prove, sono pubbliche. Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice formera' l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto riportato nelle prove. L'elenco stesso, sottoscritto dal presidente e dal segretario, sara' affisso nella sede ove si svolgera' la prova.