Art. 7.
                 Costituzione del rapporto di lavoro
    Subordinatamente  all'accertamento  dell'effettiva disponibilita'
finanziaria,  l'Azienda  policlinico universitario a gestione diretta
di  Udine  stipulera'  un  contratto  di  lavoro  individuale a tempo
indeterminato  con  i  vincitori  del concorso, dichiarati idonei dal
medico  competente  ai  sensi  dell'art. 16  del  decreto legislativo
n. 626/94,  inquadrandoli  nella  categoria  C,  posizione  economica
iniziale,    area   socio-sanitaria,   da   adibire   alle   mansioni
corrispondenti  a  quelle  previste  per  il profilo di collaboratore
professionale  sanitario infermiere, cat. D del S.S.N. ed attribuendo
ai medesimi la relativa equiparazione economica.
    Il  periodo  di  prova ha la durata di mesi tre e non puo' essere
rinnovato o prorogato alla scadenza.
    Decorso  il  periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
stato  risolto  da  una  della  due  parti,  il dipendente si intende
confermato in servizio.