Art. 3.
    Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto  decorre  il  termine  previsto dall'art. 9 del decreto-legge
21 aprile  1995,  n. 120,  convertito, con modificazioni, dalla legge
21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte dei
candidati,  di  eventuali  istanze  di  ricusazione  dei  commissari.
Decorso   tale   termine   e,  comunque,  dopo  l'insediamento  della
commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
    Il  presente  decreto  verra' inviato, per la pubblicazione, alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
      Roma, 28 febbraio 2006
                                   Il rettore: Spremolla Briganti