Art. 10.
                        Norma di salvaguardia
    Per  quanto  non  previsto dal presente bando, valgono, in quanto
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel   testo   unico,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica   10  gennaio  1957,  n.  3,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni,  nonche'  nel  decreto  del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni.
    Il   presente  decreto  viene  trasmesso  al  Dipartimento  della
funzione  pubblica - Ufficio personale pubblica amministrazione, e al
Ministero   dell'economia   e  delle  finanze  -  Dipartimento  della
ragioneria  generale  dello Stato - IGOP, come prevede il punto 2 del
decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2005, e
sara'  successivamente  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ยช serie speciale.
                                               Roma, 22 dicembre 2005
                                   Il direttore generale: Pagnani