Art. 7.
              Formazione, approvazione e pubblicazione
                della graduatoria generale di merito
    Il   punteggio   finale  e'  determinato  dalla  somma  dei  voti
conseguiti in ciascuna prova scritta e della votazione conseguita nel
colloquio.  Il  punteggio  ottenuto nell'eventuale prova preselettiva
non ha valore ai fini della votazione complessiva.
    La   graduatoria   di   merito  del  concorso  e'  formata  dalla
commissione  esaminatrice  secondo l'ordine derivante dal voto finale
conseguito da ciascun candidato.
    A parita' di merito, trovano applicazione le vigenti disposizioni
in  materia  di  precedenza e preferenza per l'ammissione all'impiego
nelle amministrazioni statali.
    I   candidati  che  abbiano  superato  il  colloquio  devono  far
pervenire  al  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e della
ricerca  -  Dipartimento  per  la  programmazione  ministeriale,  del
bilancio,   delle  risorse  umane  e  dell'informazione  -  Direzione
generale  per  le  risorse  umane  del  Ministero,  acquisti e affari
generali  - Ufficio IV, viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma, entro il
termine   perentorio   di   giorni  quindici  decorrenti  dal  giorno
successivo  a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, i documenti
attestanti  il  possesso  dei titoli, gia' indicati nella domanda, di
preferenza  e  precedenza  nella  nomina,  a  pena  di  decadenza dal
beneficio.  I  suddetti  titoli  sono valutati esclusivamente se gia'
dichiarati  nella  domanda  di  partecipazione  e purche' risulti dai
medesimi  il possesso dei requisiti alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
    Tale   documentazione   non   e'   richiesta   nel  caso  in  cui
l'amministrazione  dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca
ne  sia  gia'  in possesso o ne possa disporre richiedendola ad altre
pubbliche   amministrazioni,  purche'  nella  domanda  di  ammissione
l'interessato  abbia  indicato  con  esattezza, oltre al possesso del
titolo,  anche  l'ufficio  e l'amministrazione presso cui la relativa
documentazione e' depositata.
    Il  direttore  generale  per  le  risorse  umane  del  Ministero,
acquisti   e   affari   generali,  riconosciuta  la  regolarita'  del
procedimento   del  concorso,  approva  con  proprio  decreto,  sotto
condizione    dell'accertamento    dei   requisiti   prescritti   per
l'assunzione, la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei
nelle  prove  concorsuali.  Con  lo stesso provvedimento il direttore
generale  dichiara  vincitori  del  concorso  i  candidati  utilmente
collocati  nella graduatoria di merito, tenuto conto delle riserve di
posti  e,  a  parita'  di  merito,  dei  titoli  di preferenza di cui
all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.
    La  graduatoria  di merito, unitamente a quella dei vincitori del
concorso,  e'  pubblicata  nel  bollettino  ufficiale  del  Ministero
dell'istruzione,   dell'universita'   e   della   ricerca.   Di  tale
pubblicazione  verra'  data  notizia mediante avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ยช serie speciale.