Art. 2.

                  Requisiti generali di ammissione

    Per  l'ammissione  al  concorso  e'  necessario  il  possesso dei
seguenti requisiti:
      1) cittadinanza italiana. Tale requisito non e' richiesto per i
soggetti  appartenenti  alla Unione europea, fatte salve le eccezioni
di  cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 7
febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1994 -
serie generale - n. 61;
      2) eta' non inferiore agli anni diciotto;
      3)   titolo   di  studio:  diploma  di  maturita'  a  indirizzo
informatico  e  scientifico  di  scuola  secondaria  di secondo grado
quinquennale.
      4) godimento dei diritti politici;
      5) idoneita' fisica all'impiego;
      6) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.
    Non  possono  essere  ammessi  alla  selezione  coloro  che siano
esclusi  dall'elettorato  attivo  politico  e  coloro che siano stati
destituiti    o   dispensati   dall'impiego   presso   una   pubblica
amministrazione.
    Non  possono essere ammessi alla selezione coloro che siano stati
dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127),
lettera d), del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 per aver conseguito
l'impiego  mediante  la  riproduzione di documenti falsi o viziati da
invalidita' insanabile.
    Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 7 febbraio 1994, n. 174 i cittadini degli Stati membri della
Comunita'  economica  europea  dovranno  inoltre possedere i seguenti
requisiti:
      godere  dei  diritti  politici  e  civili  anche negli Stati di
appartenenza o provenienza;
      avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
      essere  in  possesso,  fatta  eccezione della titolarita' della
cittadinanza  italiana,  di  tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica.
    I  requisiti  prescritti  devono  essere  posseduti  alla data di
scadenza  del  termine  ultimo  per la presentazione della domanda di
ammissione.
    I candidati sono ammessi alla selezione con riserva.
    L'amministrazione puo' disporre in qualsiasi momento, con decreto
motivato  del  rettore,  l'esclusione  dal  concorso  per difetto dei
requisiti prescritti.