Art. 2. Requisiti di partecipazione 1. Possono partecipare ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, i concorrenti che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso siano in possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana; b) eta' non inferiore a diciotto anni compiuti e non superiore a trenta anni; c) godimento dei diritti civili e politici; d) diploma di istruzione secondaria di primo grado; e) assenza di sentenze penali di condanna per delitti non colposi, anche ai sensi degli articoli 444 e 445 del codice di procedura penale, di procedimenti disciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni; f) assenza di procedimenti penali pendenti per delitti non colposi; g) assenza di provvedimenti di proscioglimento d'autorita' o d'ufficio da precedenti arruolamenti nelle Forze armate, secondo le normative vigenti, ad esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica; h) idoneita' fisica per l'accesso in qualita' di atleta ed assenza dalle imperfezioni ed infermita' previste dall'elenco allegato al decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 e, successive modificazioni; i) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; j) requisiti morali e di condotta previsti dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Gli aspiranti atleti, oltre ai suddetti requisiti ed a quelli indicati all'art. 1, comma 1, devono avere conseguito nella disciplina/specialita' prescelta, risultati agonistici almeno di livello nazionale certificati dal CONI o dalle federazioni sportive nazionali ovvero, per le discipline sportive non federate o affiliate al CONI, dal Comitato sportivo militare. 3. Nei confronti dei candidati che, a seguito di accertamenti anche successivi, risultassero in difetto di uno o piu' requisiti tra quelli previsti dal presente decreto sara' disposta, con provvedimento adottato dalla Direzione generale per il personale militare, l'esclusione dalla procedura concorsuale o la decadenza dalla ferma, se gia' presentatisi presso gli enti all'uopo designati. I requisiti di partecipazione di cui ai precedenti commi devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e mantenuti, fatta eccezione per il requisito dell'eta', fino alla data di effettiva immissione nella ferma prefissata quadriennale. 4. Non possono partecipare ai presenti concorsi i militari in servizio permanente nelle Forze armate.