Art. 2.
                     Requisiti di partecipazione
    1.  Possono  partecipare ai concorsi di cui al precedente art. 1,
comma  1,  i  concorrenti  che,  alla data di scadenza del termine di
presentazione  delle  domande  di partecipazione al concorso siano in
possesso dei seguenti requisiti:
      a) cittadinanza italiana;
      b)  eta' non inferiore a diciotto anni compiuti e non superiore
a trenta anni;
      c) godimento dei diritti civili e politici;
      d) diploma di istruzione secondaria di primo grado;
      e)  assenza  di  sentenze  penali  di  condanna per delitti non
colposi,  anche  ai  sensi  degli  articoli 444  e  445 del codice di
procedura  penale,  di  procedimenti  disciplinari  conclusi  con  il
licenziamento    dal    lavoro    alle    dipendenze   di   pubbliche
amministrazioni;
      f)  assenza  di  procedimenti  penali  pendenti per delitti non
colposi;
      g)  assenza  di  provvedimenti di proscioglimento d'autorita' o
d'ufficio  da  precedenti arruolamenti nelle Forze armate, secondo le
normative  vigenti, ad esclusione dei proscioglimenti per inidoneita'
psico-fisica;
      h)  idoneita'  fisica  per  l'accesso  in qualita' di atleta ed
assenza   dalle   imperfezioni  ed  infermita'  previste  dall'elenco
allegato  al decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 e, successive
modificazioni;
      i)  esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di
alcool,  per  l'uso,  anche  saltuario  od  occasionale,  di sostanze
stupefacenti,  nonche'  per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo
non terapeutico;
      j)  requisiti  morali  e di condotta previsti dall'articolo 35,
comma  6,  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni.
    2.  Gli aspiranti atleti, oltre ai suddetti requisiti ed a quelli
indicati   all'art. 1,   comma   1,  devono  avere  conseguito  nella
disciplina/specialita'  prescelta,  risultati  agonistici  almeno  di
livello  nazionale  certificati dal CONI o dalle federazioni sportive
nazionali ovvero, per le discipline sportive non federate o affiliate
al CONI, dal Comitato sportivo militare.
    3.  Nei  confronti  dei  candidati che, a seguito di accertamenti
anche successivi, risultassero in difetto di uno o piu' requisiti tra
quelli   previsti   dal   presente   decreto   sara'   disposta,  con
provvedimento  adottato  dalla  Direzione  generale  per il personale
militare,  l'esclusione  dalla  procedura  concorsuale o la decadenza
dalla ferma, se gia' presentatisi presso gli enti all'uopo designati.
    I  requisiti  di partecipazione di cui ai precedenti commi devono
essere  posseduti  alla data di scadenza del termine di presentazione
delle  domande  di  partecipazione  al  concorso  e  mantenuti, fatta
eccezione  per  il  requisito  dell'eta', fino alla data di effettiva
immissione nella ferma prefissata quadriennale.
    4.  Non  possono  partecipare  ai presenti concorsi i militari in
servizio permanente nelle Forze armate.