Art. 4.
                      Commissione esaminatrice
    1.  Alla  valutazione  dei  titoli  degli  aspiranti al concorso,
provvede   una  commissione  esaminatrice  nominata  dalla  Direzione
generale per il personale militare composta da :
      a) un  ufficiale  di  grado  non inferiore a colonnello o grado
corrispondente,   nominato   su   proposta   dello   Stato   Maggiore
dell'Aeronautica, presidente;
      b)  un  ufficiale  di  grado  non  inferiore  a tenente o grado
corrispondente,   nominato   su   proposta   dello   Stato   Maggiore
dell'Aeronautica, membro;
      c)  un funzionario di amministrazione designato dalla Direzione
generale per il personale militare, membro;
      d)   un   sottufficiale   appartenente   al  ruolo  marescialli
dell'Aeronautica, segretario senza diritto di voto.
    2.  La  commissioni  esaminatrice procedera' alla valutazione dei
titoli  secondo  i  criteri  di cui al successivo art. 5 del presente
bando ed ai criteri definiti dalla stessa commissione esaminatrice.