Art. 4. Commissione esaminatrice 1. Alla valutazione dei titoli degli aspiranti al concorso, provvede una commissione esaminatrice nominata dalla Direzione generale per il personale militare composta da : a) un ufficiale di grado non inferiore a colonnello o grado corrispondente, nominato su proposta dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, presidente; b) un ufficiale di grado non inferiore a tenente o grado corrispondente, nominato su proposta dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, membro; c) un funzionario di amministrazione designato dalla Direzione generale per il personale militare, membro; d) un sottufficiale appartenente al ruolo marescialli dell'Aeronautica, segretario senza diritto di voto. 2. La commissioni esaminatrice procedera' alla valutazione dei titoli secondo i criteri di cui al successivo art. 5 del presente bando ed ai criteri definiti dalla stessa commissione esaminatrice.