Art. 7.
                        G r a d u a t o r i e
    1.  La  commissione  esaminatrice  di cui al comma 1 dell'art. 4,
redige   le   graduatorie   finali,   suddivise  per  ciascuna  delle
specialita' indicate all'art. 1, sulla base del punteggio ottenuto da
ciascun  candidato  nella valutazione dei titoli di cui al precedente
art. 5.
    2.  A  parita' di punteggio sara' data la precedenza ai candidati
in  possesso  dei titoli di preferenza indicati nell'art. 5, comma 4,
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. In
caso  di  ulteriore  parita'  e' data precedenza al candidato di piu'
giovane eta'.
    3.   Le   suddette   graduatorie   sono  approvate,  con  decreto
dirigenziale,  dalla  Direzione  generale per il personale militare e
pubblicate sul sito internet www.persomil.difesa.it