Art. 13. Formazione della graduatoria finale di merito Al termine delle prove di selezione la Commissione esaminatrice di cui al precedente art. 6 formera' una graduatoria finale di merito dei candidati risultati idonei. La graduatoria finale di merito sara' formata in base al punteggio totale ottenuto da ciascun concorrente sommando: il punteggio riportato nella prova riguardante l'accertamento delle qualita' culturali ed intellettive; il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli di merito, secondo quanto indicato al precedente art. 12. A parita' di merito saranno preferiti i candidati in possesso dei titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, che non contrastino con i requisiti stabiliti all'art. 11 comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196. In caso d'ulteriore parita' sara' data la precedenza al candidato avente minore eta' ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della legge n. 127/1997 come sostituito dal comma 9 dell'art. 2 della legge n. 191/1998 e successive modificazioni ed integrazioni. La graduatoria finale di merito e' approvata con decreto dirigenziale adottato dalla Direzione Generale per il Personale Militare e pubblicata nel Giornale Ufficiale del Ministero della Difesa. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.