Art. 13.

            Formazione della graduatoria finale di merito

    Al  termine  delle prove di selezione la Commissione esaminatrice
di cui al precedente art. 6 formera' una graduatoria finale di merito
dei candidati risultati idonei.
    La  graduatoria  finale  di  merito  sara'  formata  in  base  al
punteggio totale ottenuto da ciascun concorrente sommando:
      il  punteggio  riportato nella prova riguardante l'accertamento
delle qualita' culturali ed intellettive;
      il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli di merito,
secondo quanto indicato al precedente art. 12.
    A parita' di merito saranno preferiti i candidati in possesso dei
titoli  preferenziali  di  cui  all'art. 5 del decreto del Presidente
della  Repubblica  9 maggio  1994, n. 487 e successive modificazioni,
che  non  contrastino  con i requisiti stabiliti all'art. 11 comma 2,
del  decreto  legislativo 12 maggio 1995, n. 196. In caso d'ulteriore
parita'  sara'  data la precedenza al candidato avente minore eta' ai
sensi del comma 7 dell'art. 3 della legge n. 127/1997 come sostituito
dal  comma  9  dell'art. 2  della  legge  n.  191/1998  e  successive
modificazioni ed integrazioni.
    La   graduatoria  finale  di  merito  e'  approvata  con  decreto
dirigenziale  adottato  dalla  Direzione  Generale  per  il Personale
Militare  e  pubblicata  nel  Giornale  Ufficiale del Ministero della
Difesa.  Di  tale  pubblicazione  sara'  data notizia mediante avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.