Art. 6.

                      Commissione esaminatrice

    Con  decreto  dirigenziale la Direzione Generale per il Personale
Militare nomina la Commissione esaminatrice, composta da:
      -  un  Ufficiale  con  grado  pari o superiore a colonnello con
funzioni di presidente;
      - due Ufficiali superiori membri;
      - un Ufficiale inferiore con funzioni di segretario.
    La   Commissione   esaminatrice   provvedera'   agli  adempimenti
riguardanti  le  prove  e  gli  accertamenti  previsti  nel  presente
decreto,  valutera' i titoli di merito di cui al successivo art. 12 e
formera' la graduatoria della preselezione e la graduatoria finale di
merito.
    Per   l'effettuazione  degli  accertamenti  psicofisicologici  ed
attitudinali  di  cui  ai  successivi articoli 9 e 10, la Commissione
esaminatrice  si avvarra' di commissioni appositamente nominate dalla
Direzione Generale per il Personale Militare.