Art. 6. Commissione esaminatrice Con decreto dirigenziale la Direzione Generale per il Personale Militare nomina la Commissione esaminatrice, composta da: - un Ufficiale con grado pari o superiore a colonnello con funzioni di presidente; - due Ufficiali superiori membri; - un Ufficiale inferiore con funzioni di segretario. La Commissione esaminatrice provvedera' agli adempimenti riguardanti le prove e gli accertamenti previsti nel presente decreto, valutera' i titoli di merito di cui al successivo art. 12 e formera' la graduatoria della preselezione e la graduatoria finale di merito. Per l'effettuazione degli accertamenti psicofisicologici ed attitudinali di cui ai successivi articoli 9 e 10, la Commissione esaminatrice si avvarra' di commissioni appositamente nominate dalla Direzione Generale per il Personale Militare.