Art. 9. Accertamenti psicofisiologici I candidati ammessi a questa fase, convocati presso l'Istituto Medico Legale A.M. «Aldo di Loreto» - Centro Aeromedico per la Selezione Psicofisiologica dell'Aeronautica Militare - ubicato nell'Aeroporto Militare di Guidonia (Roma) nelle modalita' indicate al precedente art. 8, saranno sottoposti agli accertamenti sanitari da parte di una Commissione Medica appositamente nominata dal Direttore Generale per il Personale Militare o da autorita' da lui delegata, al fine di accertare il possesso dell'idoneita' psicofisiologica all'espletamento delle funzioni previste durante il corso di formazione e specializzazione e nelle categorie/specialita' del ruolo Marescialli dell'Aeronautica Militare. L'idoneita' psico-fisica dei concorrenti sara' definita tenendo conto del vigente elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare e delle direttive applicative emanate dalla Direzione Generale della Sanita' Militare in vigore al momento della visita. Nei confronti dei concorrenti di sesso femminile che dovessero risultare positive al test di gravidanza, la Commissione Medica non potra' in nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Persistendo il suddetto stato entro i 20 giorni antecedenti all'approvazione della graduatoria finale di merito le candidate saranno escluse dal concorso. La Commissione prima di eseguire la visita medica generale, disporra' per tutti i concorrenti i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio: 1. visita cardiologica, ECG a riposo; 2. visita oculistica con valutazioni acutezza visiva, valutazione del senso cromatico, della visione binoculare, del senso stereoscopico; 3. visita specialistica ORL (rinoscopia, otoscopia, laringoscopia), audiometria; 4. prova di funzionalita' respiratoria; 5. visita psichiatrica/test psicometrici; 6. «drug test» (oppiacei, cannabinoidi, cocaine, anfetamine). La Commissione potra', inoltre, procedere ad ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire una adeguata valutazione clinica e medico-legale. Saranno giudicati «non idonei» i candidati risultati affetti da: - imperfezioni ed infermita' previste dalle vigenti normative che sono causa di non idoneita' al servizio militare; - imperfezioni ed infermita' per le quali e' prevista l'attribuzione del coefficiente «3» o «4» nelle caratteristiche somatofunzionali del profilo sanitario stabilito dalle vigenti direttive per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare (fermo restando i requisiti del presente bando); - disturbi della parola anche se in forma lieve (balbuzie, dislalie, disartrie); - imperfezioni ed infermita' non contemplate dai precedenti alinea, comunque incompatibili con l'espletamento del corso e con il servizio permanente nelle categorie/specialita' del Ruolo Marescialli dell'Aeronautica Militare. Saranno altresi' giudicati «non idonei» i candidati che risultino positivi ai test per l'accertamento del consumo anche occasionale delle sostanze incluse nelle tabelle previste dall'art. 13 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309. Saranno giudicati «idonei» i concorrenti che siano risultati di statura non inferiore a m 1,65 se di sesso maschile e a m 1,61 se di sesso femminile ed ai quali sia stato attribuito il seguente profilo sanitario minimo: psiche PS 2; costituzione CO 2; apparato cardiocircolatorio AC 2; apparato respiratorio AR 2; apparati vari AV 2; apparato osteo-artro-muscolare superiore LS 2; apparato osteo-artro-muscolare inferiore LI 2; apparato visivo VS 2; apparato uditivo AU 2. La commissione medica non esprimera' alcun giudizio nei confronti dei concorrenti che, all'atto degli accertamenti sanitari, venissero riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali fosse scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e comunque entro i successivi trenta giorni dalla visita. La commissione fissera' la data nella quale i concorrenti dovranno presentarsi per essere sottoposti ad ulteriori accertamenti sanitari, entro il termine massimo sopra indicato, per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica; in tali casi detti candidati saranno ammessi con riserva a sostenere i successivi accertamenti attitudinali. Ove i candidati non avessero recuperato, al momento della nuova visita e comunque nei trenta giorni la prevista idoneita' fisica, saranno giudicati «non idonei». Tale giudizio, comunicato seduta stante agli interessati, sara' definitivo ed insindacabile. Fatto salvo quanto previsto nel secondo comma del presente articolo, la commissione medica seduta stante notifichera' a ciascun concorrente l'esito degli accertamenti sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: - «Idoneo» agli accertamenti psicofisiologici, con l'indicazione del profilo sanitario specificato nei singoli parametri; - «Non idoneo» agli accertamenti psicofisiologici, con l'indicazione dell'infermita' che ha determinato la non idoneita'. Il candidato dovra' apporre la propria firma sull'apposito foglio di notifica. Il giudizio e' definitivo. I concorrenti giudicati «non idonei» non saranno ammessi a sostenere i successivi accertamenti attitudinali. Ai candidati minorenni, risultati non idonei agli accertamenti psicofisiologici, sara' comunicato il solo giudizio di non idoneita' provvedendo successivamente, mediante comunicazione scritta ai genitori o tutore, a precisare la specifica diagnosi formulata. I concorrenti assenti al momento dell'inizio degli accertamenti sanitari saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso salvo quanto previsto al successivo art. 16, comma 8. Il giudizio di idoneita' non comporta attribuzione di punteggio e consente l'ammissione ai successivi accertamenti attitudinali.