Art. 12. Disposizioni amministrative Ai candidati ammessi a sostenere la prova scritta di cultura militare, prevista dal precedente art. 7, potra' essere concessa dagli Enti di appartenenza, compatibilmente con le esigenze di servizio, la licenza straordinaria per esami militari della durata di giorni cinque da fruire in un'unica soluzione. Qualora i candidati non si dovessero presentare a sostenere la prova per motivi dipendenti dalla propria volonta', detta licenza dovra' essere computata come licenza ordinaria dell'anno in corso. Ai suddetti candidati spetta la corresponsione del trattamento di missione per il giorno dell'esame. La missione sara' a carico del capitolo 4313 quota MARIUGP. L'importo liquidato a cura dei competenti organi amministrativi, dovra' essere comunicato a MARIUGP - 4° Reparto - 1° Ufficio - Roma. I candidati che non si dovessero presentare a sostenere la citata prova, senza giustificato motivo, o che ne siano stati espulsi, perdono il diritto al trattamento di missione. L'Amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendente da eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. I candidati idonei che, comunque convocati per la frequenza del Corso di qualificazione professionale, dovessero rinunciare per motivi personali e/o privati perdono il diritto ad ogni trattamento di missione concesso fino alla frequenza del corso stesso ed alla licenza straordinaria per esami militari. In tal caso, i Comandi degli Enti e Reparti interessati dovranno provvedere al recupero delle somme pagate quale trattamento di missione ed a tramutare l'eventuale licenza straordinaria concessa in licenza ordinaria secondo la vigente normativa.