Art. 12.

                     Disposizioni amministrative

    Ai  candidati  ammessi  a  sostenere  la prova scritta di cultura
militare,  prevista  dal  precedente  art. 7,  potra' essere concessa
dagli  Enti  di  appartenenza,  compatibilmente  con  le  esigenze di
servizio, la licenza straordinaria per esami militari della durata di
giorni cinque da fruire in un'unica soluzione.
    Qualora  i  candidati  non si dovessero presentare a sostenere la
prova  per  motivi  dipendenti  dalla propria volonta', detta licenza
dovra' essere computata come licenza ordinaria dell'anno in corso.
    Ai suddetti candidati spetta la corresponsione del trattamento di
missione per il giorno dell'esame.
    La  missione  sara'  a  carico  del  capitolo 4313 quota MARIUGP.
L'importo  liquidato  a  cura  dei  competenti organi amministrativi,
dovra' essere comunicato a MARIUGP - 4° Reparto - 1° Ufficio - Roma.
    I candidati che non si dovessero presentare a sostenere la citata
prova,  senza  giustificato  motivo,  o  che  ne siano stati espulsi,
perdono il diritto al trattamento di missione.
    L'Amministrazione  non  assume responsabilita' per la dispersione
di   comunicazioni   dipendente   da  eventuali  disguidi  postali  o
telegrafici o comunque imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore.
    I  candidati  idonei che, comunque convocati per la frequenza del
Corso  di  qualificazione  professionale,  dovessero  rinunciare  per
motivi  personali  e/o privati perdono il diritto ad ogni trattamento
di  missione  concesso  fino  alla frequenza del corso stesso ed alla
licenza  straordinaria  per  esami  militari.  In tal caso, i Comandi
degli  Enti  e  Reparti  interessati  dovranno provvedere al recupero
delle  somme  pagate  quale  trattamento  di  missione ed a tramutare
l'eventuale  licenza  straordinaria  concessa  in  licenza  ordinaria
secondo la vigente normativa.