Art. 5. Esclusioni Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti partecipano «con riserva» alle prove concorsuali. I candidati che risultino, ad una verifica anche postuma, in difetto di uno o piu' requisiti prescritti, possono in qualsiasi momento essere esclusi dal concorso, dalla frequenza del corso ovvero, se vincitori, esclusi dalla relativa graduatoria o dichiarati decaduti dalla nomina, con provvedimento motivato del Direttore Generale della Direzione generale per il Personale Militare od autorita' da lui delegata.