Art. 5.

                             Esclusioni

    Nelle  more  della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli
aspiranti partecipano «con riserva» alle prove concorsuali.
    I  candidati  che  risultino,  ad  una verifica anche postuma, in
difetto  di  uno  o  piu'  requisiti prescritti, possono in qualsiasi
momento  essere  esclusi  dal  concorso,  dalla  frequenza  del corso
ovvero, se vincitori, esclusi dalla relativa graduatoria o dichiarati
decaduti  dalla  nomina,  con  provvedimento  motivato  del Direttore
Generale  della  Direzione  generale  per  il  Personale  Militare od
autorita' da lui delegata.