Art. 8.

                               Titoli

    La  Direzione  generale  per il Personale Militare richiedera' ai
Comandi/Enti  di  appartenenza  dei  concorrenti  risultati  idonei e
ammessi  per  la  valutazione  dei  titoli  secondo  quanto  previsto
dall'art. 7,  comma  4,  la documentazione caratteristica dell'ultimo
quadriennio  fino  alla  data  di  scadenza del presente bando ed una
copia del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
    Gli  Enti/Comandi saranno tenuti a trasmettere quanto sopra entro
i termini specificati al precedente art. 4.
    La  Commissione  esaminatrice di cui all'art. 6, provvedera' alla
valutazione  dei  seguenti titoli, assegnando fino a un massimo di 18
punti, secondo i valori appresso indicati:
      a) documentazione  caratteristica  relativa alla permanenza nel
ruolo Sergenti o di Volontario di Truppa in servizio permanente:
        punti 0,01 per ogni giorno di servizio valutato con qualifica
finale  di  «ECCELLENTE»,  o  giudizio  corrispondente,  riferito  al
quadriennio   antecedente   la   data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione delle domande;
        la  dichiarazione  di  mancata  redazione  di  documentazione
caratteristica,  dara'  luogo a valutazione soltanto se collocata fra
due  documenti  con  valutazione  di  «eccellente»; qualora collocata
all'inizio  od  alla  fine dell'intera documentazione caratteristica,
dara'   luogo  a  valutazione  solo  se  il  documento  precedente  o
successivo  contengono  una  qualifica  di  «eccellente»  o  giudizio
equipollente.
      b) voto   riportato  nella  graduatoria  finale  del  corso  di
formazione  professionale  frequentato  per  il  passaggio  nel ruolo
Sergenti o nel ruolo Volontari di Truppa in servizio permanente:
        punti 0,5 per votazioni da 24 a 25,99;
        punti 1,5 per votazioni da 26 a 27,99;
        punti 2,5 per votazioni da 28 a 30,00.
      c) per  i  soli  candidati  appartenenti  al ruolo Sergenti, il
possesso  del  diploma  di  istruzione  secondaria  di  secondo grado
conseguito  a  seguito  di  un corso di studi di durata quinquennale:
punti 1
      d) per il possesso delle seguenti abilitazioni Marina Militare,
non  cumulabili  «BSM»,  «O.S.S.A.L.C.», «PAR'», «SMZ», «NBC», «ELM»:
punti 1.