Art. 4.

                            Preselezione

    1.  In  ottemperanza  ai  fondamentali principi di tempestivita',
economicita'  e celerita' di espletamento della procedura, qualora il
numero   delle   domande   di  partecipazione  sia  superiore  a  50,
l'Amministrazione si riserva la facolta' di procedere a preselezione,
mediante  ricorso a test a risposta multipla, sugli argomenti oggetto
delle prove del concorso.
    2.   I   primi  cinquanta  candidati  che,  secondo  l'ordine  di
graduatoria,   saranno   ammessi   a   sostenere  le  prove,  saranno
determinati con decreto direttoriale.
    3.  A  parita'  di  punteggio la preferenza sara' determinata dai
titoli di cui all'art. 7 del presente avviso di selezione.
    4.  Il calendario dell'eventuale prova selettiva e' comunicato ai
singoli  candidati  tramite  raccomandata  con  avviso di ricevimento
almeno quindici giorni prima dello svolgimento della medesima.