Art. 4. Preselezione 1. In ottemperanza ai fondamentali principi di tempestivita', economicita' e celerita' di espletamento della procedura, qualora il numero delle domande di partecipazione sia superiore a 50, l'Amministrazione si riserva la facolta' di procedere a preselezione, mediante ricorso a test a risposta multipla, sugli argomenti oggetto delle prove del concorso. 2. I primi cinquanta candidati che, secondo l'ordine di graduatoria, saranno ammessi a sostenere le prove, saranno determinati con decreto direttoriale. 3. A parita' di punteggio la preferenza sara' determinata dai titoli di cui all'art. 7 del presente avviso di selezione. 4. Il calendario dell'eventuale prova selettiva e' comunicato ai singoli candidati tramite raccomandata con avviso di ricevimento almeno quindici giorni prima dello svolgimento della medesima.