Art. 5.

                          Titoli valutabili

    1.  Ai  sensi  dell'art. 7  del Regolamento, alla valutazione dei
titoli   e'   riservato  un  punteggio  pari  a  trenta  punti.  Sono
valutabili, purche' attinenti all'attivita' lavorativa da svolgere, i
seguenti titoli con il punteggio indicato a fianco di ciascuno:
    fino a un massimo di punti:
      a)  attivita' lavorativa comunque prestata presso l'Universita'
o altre pubbliche amministrazioni (punti 0,5 ogni bimestre fino ad un
massimo  di punti 9), ulteriore punteggio per attivita' svolte presso
l'Universita'  (punti  1  per  anno  fino  ad un massimo di punti 3):
punti 12;
      b)  idoneita'  a precedenti procedure selettive della categoria
di riferimento o superiori: punti 6;
      c)  altri titoli a giudizio della commissione: ulteriore titolo
di  studio,  compresi specializzazioni post laurea, master, dottorato
ecc., attestati di qualificazione, specializzazione con esame finale,
pubblicazioni, punti 12.
    2. La valutazione dei titoli dei candidati che hanno sostenuto le
prove  scritte, previa individuazione dei criteri, e' effettuata dopo
le  prove  stesse e prima che si proceda alla correzione dei relativi
elaborati.
    3.  Il  risultato  della valutazione dei titoli e' immediatamente
affisso all'albo dell'Ateneo e presso la sede degli esami.