Art. 11.

                  Obblighi e diritti dei dottorandi

    I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare il corso di dottorato
e  di  compiere  continuativamente  attivita'  di studio e di ricerca
nell'ambito  delle  strutture  a cio' destinate, secondo le modalita'
fissate dal collegio dei docenti.
    L'Universita'  garantisce, nel periodo di frequenza, la copertura
assicurativa  per  infortuni  e responsabilita' civile, limitatamente
alle attivita' che si riferiscono al corso di dottorato.
    Nei  casi  previsti  dal  Regolamento  di  Ateneo  in  materia di
dottorati  di  ricerca  (giudizio  negativo da parte del collegio dei
docenti  in  sede  di  verifica  annuale  dell'attivita'  svolta  dal
dottorando, assenze ingiustificate o prolungate che non consentano il
regolare  svolgimento  del  programma  di  ricerca,  comportamenti in
contrasto  con  le norme sulle incompatibilita', attivita' lavorativa
svolta  senza la preventiva autorizzazione del collegio dei docenti),
il  collegio  dei  docenti  puo'  proporre  al  rettore,  con propria
motivata   delibera,  l'esclusione  del  dottorando  dal  corso,  con
conseguente  perdita della borsa di studio eventualmente in godimento
e restituzione dei ratei gia' riscossi per l'anno di riferimento.
    La sospensione degli obblighi di frequenza del dottorato, fino ad
un  massimo di un anno, e' consentita in caso di maternita', servizio
militare,  grave  e  documentata  malattia  e  particolari situazioni
familiari,  mantenendo  il  diritto  all'eventuale borsa di studio in
godimento.
    Ai  sensi  dell'art. 4, comma 8, della legge 210/98, le strutture
didattiche  possono  affidare  ai  dottorandi, con il loro consenso e
previo  parere  favorevole  del  collegio  dei  docenti, una limitata
attivita'  didattica,  entro il limite massimo di trenta ore per anno
accademico.  Tale  attivita'  non  deve in ogni caso compromettere la
formazione alla ricerca e deve essere attinente all'area di afferenza
delle ricerche svolte dal dottorando.
    E'  consentito  l'esercizio  di attivita' lavorative compatibili,
previa  autorizzazione  del  Collegio  dei  docenti.  Tali  attivita'
esterne  non  devono in alcun modo porsi in conflitto con l'attivita'
svolta dal dottorando.
    La  formazione  e  la ricerca dei dottorandi puo' svolgersi anche
all'estero, nel limite massimo di tre mesi all'anno.
    L'iscrizione   al  dottorato  di  ricerca  e'  incompatibile  con
l'iscrizione a qualsiasi altro tipo di corso di studio universitario.