Art. 12.

           Conseguimento del titolo di dottore di ricerca

    Il  titolo  di  «Dottore  di  ricerca» e' conferito dal rettore a
conclusione   del  corso  e  si  consegue  all'atto  del  superamento
dell'esame finale, che puo' essere ripetuto una sola volta.
    L'esame  consiste  in  un  colloquio  con  il candidato avente ad
oggetto la tesi finale di dottorato.
    La  commissione  giudicatrice e' nominata in conformita' a quanto
previsto  dal  regolamento  di  Ateneo  in  materia  di  dottorato di
ricerca.