Art. 4.

                         Esame di ammissione

    L'esame di ammissione consiste in una prova scritta che, a scelta
del  candidato,  potra'  essere  svolta in lingua italiana, francese,
tedesca,  spagnola,  russa  o  inglese,  e in un colloquio, intesi ad
accertare  la  preparazione, le capacita', le attitudini alla ricerca
scientifica del candidato. Anche il colloquio orale potra' svolgersi,
a  scelta  del  candidato,  in  lingua  italiana,  francese, tedesca,
spagnola, russa o inglese.
    In  relazione alle qualita' accertate, la commissione attribuisce
a ogni candidato fino a 60 punti per ciascuna delle due prove.
    E'  ammesso  al colloquio il candidato che abbia conseguito nella
prova scritta un punteggio non inferiore a 40/60.
    Il  giorno  della  prova  scritta  la commissione comunichera' ai
candidati  la  data  e  le  forme  in  cui si potra' prendere visione
dell'elenco degli ammessi al colloquio.
    E'  compresa  nel  colloquio la verifica della conoscenza della o
delle  lingue  straniere  indicate  dal  candidato,  di cui una e' la
lingua inglese.
    Il  colloquio  si  intende  superato  se  il candidato ottiene un
punteggio non inferiore a 40/60.
    Le  date  della  prova  scritta  e  del  colloquio sono riportate
all'art. 15 del presente bando.
    I  candidati  saranno ammessi a sostenere le prove d'esame previa
presentazione   di   un  documento  di  riconoscimento  in  corso  di
validita'.