Art. 5. Prove d'ammissione al corso di dottorato Le prove d'esame saranno tese ad accertare la preparazione del candidato e la sua attitudine alla ricerca scientifica. Gli esami d'ammissione consistono in una prova scritta ed in un colloquio. E' compresa nella prova orale una verifica della conoscenza della o delle lingue straniere indicate dal candidato. In relazione alle qualita' accertate, la commissione giudicatrice attribuisce a ogni candidato fino a 60 punti per ciascuna delle due prove. Ciascun commissario attribuisce al candidato fino a 20 punti per ciascuna prova. E' ammesso alla prova orale il candidato che abbia conseguito nella prova scritta un punteggio non inferiore a 40/60. Il colloquio si intende superato solo se il candidato ottenga un punteggio non inferiore a 40/60. L'espletamento della prova scritta, con l'indicazione della sede, del giorno, del mese e dell'ora in cui la medesima prova avverra', sara' comunicata ai candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, tramite raccomandata con avviso di ricevimento inviata quindici giorni prima della data fissata per la prova o a mezzo telegramma. La convocazione per l'orale avverra' ugualmente a mezzo lettera raccomandata che sara' inviata, a coloro che avranno superato la prova scritta, venti giorni prima della data fissata per la prova orale, o per mezzo di comunicazione in sede concorsuale da parte della commissione esaminatrice, in caso di rinuncia, di tutti candidati presenti alla prova scritta, ai previsti termini di preavviso, oppure contestuale alla comunicazione della prova scritta. La prova orale si svolgera' in un'aula aperta al pubblico. Alla fine di ogni seduta, dedicata alla prova orale, la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati nella prova stessa. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione e' affisso all'esterno dell'aula ove si e' svolta la prova orale.