Art. 7.

                   Modalita' d'iscrizione al corso

    I  candidati che avranno superato le prove di concorso, utilmente
collocati  nella  graduatoria  di merito e chiamati a coprire i posti
disponibili  per  ciascun  dottorato,  dovranno  esprimere la propria
accettazione,    inviandola   anche   a   mezzo   fax   al   seguente
numero 0832293582,  entro  il  termine perentorio di quindici giorni,
pena  decadenza,  che  decorre  dal giorno successivo a quello in cui
avranno  ricevuto il relativo invito, e dovranno presentare o spedire
al Centro servizi per la gestione della Scuola di dottorato - Ufficio
dottorandi  dell'Universita'  degli  studi di Lecce - entro il citato
termine di quindici giorni, i seguenti documenti:
      fotocopia   di   un  documento  di  riconoscimento  debitamente
firmata;
      domanda  (in  bollo)  di  iscrizione al primo anno del corso di
dottorato, contenente quanto segue:
        a) dichiarazione di cittadinanza;
        b) dichiarazione  di laurea posseduta, con relativa votazione
finale;
        c) dichiarazione  di non frequentare altro corso di dottorato
di ricerca presso universita' italiane o straniere;
        d) dichiarazione  di  non  essere  iscritto ad altro corso di
laurea  o  scuola  di  specializzazione presso universita' italiane o
straniere;
        e) dichiarazione di possedere il codice fiscale.
    Coloro che non sono vincitori della borsa di studio sono tenuti a
presentare quanto segue:
      attestazione  ISEEU  rilasciata da uno dei Centri di assistenza
fiscale  (CAF)  autorizzati  e  convenzionati con l'Universita' degli
studi di Lecce;
      ricevuta  di versamento del contributo annuo per l'accesso e la
frequenza del corso di dottorato.
    Coloro  che  sono  vincitori  della  borsa di studio ed intendono
fruirne sono tenuti a dichiarare quanto segue:
      di non aver usufruito in precedenza di altre borse di studio di
dottorato di ricerca;
      di impegnarsi a non cumulare la borsa di studio con altre borse
di  studio  a  qualsiasi  titolo  conferite,  tranne  che  con quelle
esplicitamente  concesse da istituzioni nazionali o internazionali ad
integrazione,  per  consentire l'attivita' di formazione o di ricerca
all'estero o comunque fuori della sede del dottorato;
      di   impegnarsi  a  non  svolgere  attivita'  lavorative  o  di
formazione esterne al dottorato di ricerca.
    Per  abbreviare  l'iter  del  procedimento di riscontro, da parte
dell'Amministrazione,  l'interessato  puo'  esibire o inviare per via
telematica  copia,  ancorche'  non  autenticata,  del  certificato di
laurea   posseduto,  come  previsto  dalla  circolare  del  Ministero
dell'interno n. 2 del 2 febbraio 1999.