Art. 5.

                         Valutazione titoli

    Il  candidato  dovra',  altresi', dichiarare i titoli per i quali
chiede  la  valutazione  ed  allegare,  a  pena di non valutazione, i
documenti  ufficiali  in  originale  od  in  copia  autenticata,  che
comprovino    il   possesso   dei   titoli   indicati,   ovvero   una
autocertificazione del possesso dei medesimi indicando analiticamente
i  riferimenti necessari alla individuazione dei titoli e l'eventuale
votazione riportata.
    La  valutazione  dei titoli e' effettuata dopo le prove scritte e
prima  che  si proceda alla correzione dei relativi elaborati e sara'
resa  nota  agli  interessati  prima  dell'effettuazione  della prova
orale.
    I  titoli  valutabili,  per  i  quali  e' attribuito un punteggio
complessivo di 10/10, sono i seguenti:
      titoli  di  studio  rispettivamente previsti per l'accesso alle
singole categorie, fino ad un massimo di punti 2;
      anzianita'  di  servizio  prestato  presso  le Universita' e le
pubbliche amministrazioni, fino ad un massimo di punti 2;
      incarichi  svolti  nell'ambito  di  detti  rapporti, fino ad un
massimo di punti 2;
      pubblicazioni scientifiche, fino ad un massimo di punti 4.
    Le  pubblicazioni  dovranno  essere  presentate in originale o in
fotocopia,  purche'  venga contestualmente allegata una dichiarazione
sostitutiva   dell'atto  di  notorieta',  nella  quale  il  candidato
dichiari   che   le  fotocopie  allegate  sono  conformi  alle  opere
originali.
    Agli  atti  e  documenti  redatti in lingua straniera deve essere
allegata   una  traduzione  in  lingua  italiana  conforme  al  testo
straniero,  redatta  dalla  competente  rappresentanza  diplomatica o
consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
    Qualora la suddetta documentazione venga spedita per posta ovvero
presentata  da  persona diversa dal candidato, dovra' essere prodotta
anche copia fotostatica, fronte e retro, di un documento di identita'
del sottoscrittore.
    Qualora nei casi richiesti non venga prodotta copia del documento
di  identita',  il  candidato  verra'  ammesso al concorso, ma non si
procedera' alla valutazione dei titoli.
    Non  verranno presi in considerazione i titoli e le dichiarazioni
sostitutive  non  conformi  alle  caratteristiche  richieste (possono
essere  utilizzati i moduli disponibili presso il Servizio concorsi e
mobilita)  o  che  perverranno  a  questa Universita' dopo il termine
utile  per  la  presentazione  delle  domande  di partecipazione alla
selezione.
    Ai  sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000,  n.  445,  fermo restando quanto previsto dalla legge 15 maggio
1997,  n. 127,  qualora dal controllo delle dichiarazioni sostitutive
emerga  la  non  veridicita'  del  contenuto  della dichiarazione, il
dichiarante   decade   dai   benefici  eventualmente  conseguenti  al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
    Si  invitano  i  candidati a ritirare i titoli presentati entro i
due   mesi   successivi   al   termine  per  l'inoltro  di  eventuali
contestazioni  inerenti il provvedimento finale di approvazione degli
atti  della  selezione.  Decorso  tale  termine l'amministrazione non
assume   responsabilita'   circa   l'eventuale  impossibilita'  della
restituzione.