Art. 2. Ai sensi dell'art. 5 del bando di concorso (decreto rettorale n. 1059 del 3 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ยช serie speciale - n. 38 del 13 maggio 2005), consultabile nel seguente sito WEB: http://www.unibo.it/Portale/Personale/Concorsi/default.htm, le pubblicazioni che il candidato ritenga utile presentare per la valutazione comparativa e che siano state indicate nella domanda ai sensi del punto d) dell'art. 4, dovranno essere inviate, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero consegnate a mano previo accordo con la struttura di riferimento, nel numero massimo, se previsto, indicato nell'art. 1 del bando di concorso, alla sede della facolta', dipartimento o istituto ove la commissione svolgera' i suoi lavori (cd. Sede concorsuale), entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto costitutivo della stessa, all'indirizzo indicato nel decreto citato. E facolta' del candidato trasmettere copia delle pubblicazioni anche ai componenti la commissione presso il proprio Ateneo di appartenenza. Al riguardo, poiche' l'art. 2, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 117/2000 e l'art. 6 del bando di concorso sanciscono la esclusione dalla procedura per i candidati che, nel caso in cui il bando di concorso preveda un numero massimo di pubblicazioni (didattiche e/o scientifiche) da inviare, abbiano inviato un numero di pubblicazioni superiore a quello indicato nel bando di concorso, al fine di non incorrere nella sanzione ora indicata (nell'art. 1 del presente D.R.) si raccomanda di controllare l'esistenza o meno del suddetto limite e di verificare con attenzione il rispetto dello stesso al momento della spedizione. Sui plichi contenenti le pubblicazioni devono essere indicati espressamente: l'Universita' che ha bandito la procedura, la facolta', la sigla, il nome del settore scientifico-disciplinare e la qualifica per la quale si intende concorrere, nonche' nome, cognome e recapito concorsuale. Il mancato invio delle pubblicazioni alla sede della facolta', dipartimento o istituto ove la commissione svolgera' i suoi lavori entro il termine prescritto non equivale a rinuncia alla partecipazione alla procedura. Tuttavia, la commissione giudicatrice valutera' il candidato solo sulla base del curriculum e non potra', pertanto, valutare i lavori scientifici anche se personalmente conosciuti. Le commissioni giudicatrici non prenderanno in considerazione pubblicazioni difformi, o in edizione diversa, da quelle indicate nella domanda di partecipazione al concorso anche se il numero di quelle ricevute fosse conforme a quello indicato nel bando. Nessuno dei lavori scientifici inviati sara' restituito ai candidati da questa Amministrazione; tuttavia i candidati potranno rientrare in possesso delle stesse, salvo eventuale contenzioso in atto, recandosi personalmente o a mezzo delegato presso la sede ove la commissione ha svolto i suoi lavori entro sei mesi dalla data del decreto di accertamento della regolarita' degli atti. Trascorso il suddetto termine, questa Amministrazione potra' disporre liberamente del materiale non ritirato.