Art. 12.

                           Norme di rinvio

    Per  quanto  non  previsto nel presente bando valgono, sempreche'
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel testo unico del 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente
della  Repubblica  3  maggio 1957, n. 686 e successive integrazioni e
modificazioni,   nel   decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9
maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.