Art. 11.

                      Accertamenti psico-fisici

    1)  Nel  caso  in  cui  non  si  verifichi la condizione prevista
dall'articolo  2, comma 2), i concorrenti idonei alle prove di cui al
precedente   art.  9,   saranno   sottoposti,   presso  il  CNSR  dei
carabinieri,  agli accertamenti psico-fisici disciplinati da apposite
norme tecniche, da parte di un collegio medico, che si avvarra' della
collaborazione  di  personale  militare  infermieristico  e tecnico e
sara'  coadiuvato  da  medici  specialisti  consulenti,  al  fine  di
accertare il possesso dell'idoneita' psico-fisica a prestare servizio
in  qualita'  di carabiniere. Il Collegio medico sara' composto da un
ufficiale   medico  di  grado  non  inferiore  a  Tenente  Colonnello
(Presidente)  e  da  due  ufficiali  medici,  membri,  di cui il meno
elevato  in  grado  o,  a parita' di grado, il meno anziano svolgera'
anche  le  funzioni  di  segretario.  A  ciascun  concorrente  verra'
attribuito  un  profilo  sanitario, secondo i criteri stabiliti dalle
direttive  tecniche  del  Ministero della Difesa - Direzione Generale
della   Sanita'   Militare   datate   5 dicembre  2005,  emanate  per
l'accertamento  delle  imperfezioni e delle infermita' che sono causa
di  non  idoneita'  al  servizio  militare e per delineare il profilo
sanitario  dei  soggetti  giudicati  idonei  al  servizio militare in
applicazione  del Decreto Ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, nonche'
dei seguenti requisiti specifici:
      -  una visita antropometrica, tendente ad accertare lo sviluppo
somatico  e  la  statura che non potra' essere inferiore a m.1,65 per
gli uomini e m.1,61 per le donne;
      -  un esame oculistico (funzionalita' visiva uguale o superiore
a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno,
raggiungibile  con  correzione non superiore a 4 diottrie per la sola
miopia,  anche  in un solo occhio e non superiore a 3 diottrie, anche
in un solo occhio, per gli altri vizi di refrazione).
    All'atto della presentazione, i candidati dovranno:
      - esibire:
        referto  da  cui  risulti l'esito dell'esame radiografico del
torace  in  due  proiezioni,  effettuato entro i tre mesi antecedenti
alla data fissata per gli accertamenti psico-fisici;
        certificato  rilasciato da una struttura sanitaria pubblica o
privata  convenzionata  attestante  la  recente effettuazione (da non
oltre due mesi) dell'accertamento dei markers dell'epatite «B» e «C»;
      -  presentare,  se  di  sesso  femminile,  referto di ecografia
pelvica  eseguita, presso struttura pubblica o privata convenzionata,
entro i tre mesi precedenti la data degli accertamenti psico-fisici;
    2)  I  candidati  saranno  sottoposti  ai seguenti accertamenti e
visite:
      -   radiologico   (per   confermare  eventuali  infermita'  e/o
imperfezioni);
      - cardiologico con E.C.G.;
      - odontoiatrico;
      - ortopedico;
      - oculistico;
      - otorinolaringoiatrico;
      - psichiatrico;
      - analisi del sangue;
      - analisi completa delle urine.
    Le  concorrenti,  inoltre,  saranno  sottoposte  ad  accertamento
ginecologico.
    3) Saranno giudicati non idonei i candidati risultati affetti da:
      - infermita' ed imperfezioni ritenute causa di non idoneita' al
servizio  militare  previste  dalla normativa vigente o che prevedano
l'attribuzione  di  un  «coefficiente»  uguale  o superiore a «2» per
l'apparato  psico  (PS)  e  3 per tutti gli altri coefficienti, fermi
restando i requisiti stabiliti nel bando;
      -  imperfezioni  ed infermita' previste dalle vigenti normative
in materia di inabilita' al servizio militare;
      -  disturbi  della  parola, anche se in forma lieve (dislalia -
disartria);
      -  stato  di  tossicodipendenza  o  tossicofilia da confermarsi
presso la struttura ospedaliera militare competente per territorio;
      -  imperfezioni  ed  infermita'  non contemplate nei precedenti
alinea,  comunque incompatibili con l'espletamento del corso e con il
servizio quale carabiniere.
    4)  In  caso  di  positivita'  al test di gravidanza, il collegio
medico non potra' in nessun caso procedere agli accertamenti previsti
e   dovra'   astenersi   dalla   pronuncia  del  giudizio,  ai  sensi
dell'articolo   3,  comma 2  del  gia'  citato  Decreto  Ministeriale
4 aprile  2000, n. 114 e dal punto 9 delle avvertenze riportate nella
direttiva   tecnica   datata   5 dicembre   2005  per  l'applicazione
dell'elenco  delle  imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non  idoneita'  al  servizio  militare  secondo  il quale lo stato di
gravidanza   costituisce   temporaneo   impedimento  all'accertamento
dell'idoneita'   al  servizio  militare.  Le  concorrenti,  pertanto,
all'atto   dell'approvazione   della   graduatoria   di   merito  con
provvedimento  del  Comandante  Generale  dell'Arma dei carabinieri o
dell'autorita'  da  questi  delegata,  di cui al successivo art.  13,
comma  5),  dovranno  essere risultate idonee in tutte le prove ed in
tutti  gli  accertamenti  - pena l'immediata esclusione - comprese le
concorrenti  nei  confronti  delle  quali  sia rilevato il richiamato
impedimento  temporaneo  all'accertamento  dell'idoneita' al servizio
militare.
    5)   Lo  stesso  collegio  medico,  seduta  stante,  laddove  non
riscontri   impedimento   all'accertamento  psico-fisico  di  cui  al
precedente  comma  4),  comunichera' per iscritto l'esito con uno dei
seguenti giudizi che sono definitivi:
      - «idoneo/a, senza l'attribuzione di punteggio»;
      - «non idoneo/a», indicando la relativa diagnosi.
    6)   I   concorrenti   «non   idonei»  in  sede  di  accertamento
psico-fisico non saranno ammessi alle ulteriori fasi concorsuali.