Art. 11. Accertamenti psico-fisici 1) Nel caso in cui non si verifichi la condizione prevista dall'articolo 2, comma 2), i concorrenti idonei alle prove di cui al precedente art. 9, saranno sottoposti, presso il CNSR dei carabinieri, agli accertamenti psico-fisici disciplinati da apposite norme tecniche, da parte di un collegio medico, che si avvarra' della collaborazione di personale militare infermieristico e tecnico e sara' coadiuvato da medici specialisti consulenti, al fine di accertare il possesso dell'idoneita' psico-fisica a prestare servizio in qualita' di carabiniere. Il Collegio medico sara' composto da un ufficiale medico di grado non inferiore a Tenente Colonnello (Presidente) e da due ufficiali medici, membri, di cui il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano svolgera' anche le funzioni di segretario. A ciascun concorrente verra' attribuito un profilo sanitario, secondo i criteri stabiliti dalle direttive tecniche del Ministero della Difesa - Direzione Generale della Sanita' Militare datate 5 dicembre 2005, emanate per l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare e per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare in applicazione del Decreto Ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, nonche' dei seguenti requisiti specifici: - una visita antropometrica, tendente ad accertare lo sviluppo somatico e la statura che non potra' essere inferiore a m.1,65 per gli uomini e m.1,61 per le donne; - un esame oculistico (funzionalita' visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore a 4 diottrie per la sola miopia, anche in un solo occhio e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per gli altri vizi di refrazione). All'atto della presentazione, i candidati dovranno: - esibire: referto da cui risulti l'esito dell'esame radiografico del torace in due proiezioni, effettuato entro i tre mesi antecedenti alla data fissata per gli accertamenti psico-fisici; certificato rilasciato da una struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata attestante la recente effettuazione (da non oltre due mesi) dell'accertamento dei markers dell'epatite «B» e «C»; - presentare, se di sesso femminile, referto di ecografia pelvica eseguita, presso struttura pubblica o privata convenzionata, entro i tre mesi precedenti la data degli accertamenti psico-fisici; 2) I candidati saranno sottoposti ai seguenti accertamenti e visite: - radiologico (per confermare eventuali infermita' e/o imperfezioni); - cardiologico con E.C.G.; - odontoiatrico; - ortopedico; - oculistico; - otorinolaringoiatrico; - psichiatrico; - analisi del sangue; - analisi completa delle urine. Le concorrenti, inoltre, saranno sottoposte ad accertamento ginecologico. 3) Saranno giudicati non idonei i candidati risultati affetti da: - infermita' ed imperfezioni ritenute causa di non idoneita' al servizio militare previste dalla normativa vigente o che prevedano l'attribuzione di un «coefficiente» uguale o superiore a «2» per l'apparato psico (PS) e 3 per tutti gli altri coefficienti, fermi restando i requisiti stabiliti nel bando; - imperfezioni ed infermita' previste dalle vigenti normative in materia di inabilita' al servizio militare; - disturbi della parola, anche se in forma lieve (dislalia - disartria); - stato di tossicodipendenza o tossicofilia da confermarsi presso la struttura ospedaliera militare competente per territorio; - imperfezioni ed infermita' non contemplate nei precedenti alinea, comunque incompatibili con l'espletamento del corso e con il servizio quale carabiniere. 4) In caso di positivita' al test di gravidanza, il collegio medico non potra' in nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del gia' citato Decreto Ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 e dal punto 9 delle avvertenze riportate nella direttiva tecnica datata 5 dicembre 2005 per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Le concorrenti, pertanto, all'atto dell'approvazione della graduatoria di merito con provvedimento del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri o dell'autorita' da questi delegata, di cui al successivo art. 13, comma 5), dovranno essere risultate idonee in tutte le prove ed in tutti gli accertamenti - pena l'immediata esclusione - comprese le concorrenti nei confronti delle quali sia rilevato il richiamato impedimento temporaneo all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. 5) Lo stesso collegio medico, seduta stante, laddove non riscontri impedimento all'accertamento psico-fisico di cui al precedente comma 4), comunichera' per iscritto l'esito con uno dei seguenti giudizi che sono definitivi: - «idoneo/a, senza l'attribuzione di punteggio»; - «non idoneo/a», indicando la relativa diagnosi. 6) I concorrenti «non idonei» in sede di accertamento psico-fisico non saranno ammessi alle ulteriori fasi concorsuali.