Art. 12. Accertamento attitudinale 1) I concorrenti giudicati idonei agli accertamenti di cui al precedente art. 11, saranno sottoposti, da parte del CNSR dei carabinieri, a verifica della idoneita' attitudinale al servizio quale carabiniere effettivo nell'Arma dei carabinieri. Tale procedura e' disciplinata da apposite norme tecniche. 2) L'esito dell'accertamento attitudinale verra' comunicato ai candidati seduta stante, mediante uno dei seguenti giudizi: - «idoneo/a»; - «non idoneo/a». Tale giudizio e' definitivo.