Art. 12.

                      Accertamento attitudinale

    1)  I  concorrenti  giudicati  idonei agli accertamenti di cui al
precedente  art.  11,  saranno  sottoposti,  da  parte  del  CNSR dei
carabinieri,  a  verifica  della  idoneita'  attitudinale al servizio
quale carabiniere effettivo nell'Arma dei carabinieri. Tale procedura
e' disciplinata da apposite norme tecniche.
    2)  L'esito  dell'accertamento  attitudinale verra' comunicato ai
candidati seduta stante, mediante uno dei seguenti giudizi:
      - «idoneo/a»;
      - «non idoneo/a».
    Tale giudizio e' definitivo.