Art. 13.

                        Graduatoria di merito

    La  Commissione  del  concorso  di  cui all'articolo 8, comma 1),
redigera'  la graduatoria di merito dei concorrenti giudicati idonei,
secondo:
      a) i  punteggi  incrementali,  fino  ad  un massimo di 3 punti,
conseguiti in sede di superamento delle prove di efficienza fisica;
      b) il  punteggio  riportato  nella prova preliminare di cultura
generale o nella prova di selezione culturale;
      c) i  titoli di seguito indicati, da desumere dall'attestato di
servizio  previsto  dall'articolo  4,  comma  4) del presente bando e
dichiarati  dai  candidati  in  sede  di  presentazione di domanda di
partecipazione  al concorso o in dichiarazioni sostitutive rilasciate
ai  sensi  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e trasmesse al CNSR dei carabinieri:
        -  periodi  di  servizio  svolti in qualita' di Volontario in
ferma prefissata di un anno (VFP1), fino ad un massimo di 0,30 punti:
          sino a sei mesi di servizio: punti 0,10;
          da sei a dieci mesi di servizio: punti 0,20;
          oltre dieci mesi di servizio: punti 0,30;
        - per la partecipazione in missioni in teatro operativo fuori
area per un massimo di punti 1, cosi' ripartiti:
          sino a tre mesi continuativi di permanenza: punti 0,50;
          oltre tre mesi continuativi di permanenza: punti 1;
        -     valutazione    relativa    all'ultima    documentazione
caratteristica, per un massimo di punti 1, cosi' ripartiti:
          eccellente o giudizio equivalente: punti 1;
          superiore alla media o giudizio equivalente: punti 0,50;
          nella media o giudizio equivalente: punti 0,25;
          inferiore  alla  media  o giudizi equivalenti od inferiori:
punti 0.
    Nel  caso  in  cui  l'ultimo documento sia costituito da «mancata
redazione»   dovra'   essere  valutato  il  documento  immediatamente
precedente.
      -  decorazioni  e  benemerenze fino ad un massimo di 2,5 punti,
cosi' attribuiti:
        2,5  per  la  medaglia  d'oro  al  valor  militare o al valor
civile;
        2,2  per  la  medaglia d'argento al valor militare o al valor
civile;
        2 per promozione straordinaria per merito di guerra;
        1,5  per  la  medaglia di bronzo al valor militare o al valor
civile;
        1,3 per la croce di guerra al valor militare;
        1 per promozione straordinaria per benemerenze d'istituto;
        1 per l'encomio solenne;
        0,50 per l'encomio o elogio.
      - titolo di studio:
        diploma  di  scuola  media  superiore  (5  anni) che consenta
l'iscrizione  ai  corsi  universitari  o  titoli  di studio superiori
(diploma di laurea specialistica o triennale): punti 2;
      -  conoscenza,  secondo  standard  NATO,  di  una o piu' lingue
straniere:
        conoscenza di una lingua: punti 1;
        conoscenza di due o piu' lingue: punti 1,50;
      - brevetto di paracadutismo militare: punti 0,50.
    Tutti  i  punteggi di cui sopra sono espressi in centesimi. Nella
graduatoria  saranno inseriti, in ordine di merito, preliminarmente i
candidati  di  cui  alla  riserva del precedente art.  1, comma 4) e,
successivamente,  fino  alla  completa copertura dei posti, sempre in
ordine di merito decrescente, tutti i rimanenti concorrenti, compresi
coloro  che  hanno  concorso  per la predetta riserva dei posti e non
abbiano  trovato  utile collocazione nell'ambito della stessa. Questi
ultimi  saranno  contrassegnati  con apposita annotazione, in modo da
poter essere individuati in caso di sostituzione.
    2) A parita' di punteggio e' data la precedenza a:
      a) orfani di guerra ed equiparati;
      b) figli di decorati al valor militare;
      c)  figli di decorati di medaglia d'oro al valor dell'Esercito,
al  valor  di  Marina,  al  valor  Aeronautico al valor dell'Arma dei
carabinieri o al valor civile, nonche' ai figli di vittime del dovere
e  di  militari  dell'Arma dei carabinieri deceduti in servizio o per
cause riconducibili all'attivita' di servizio;
      d) candidato piu' giovane di eta'.
    3)  I  titoli  indicati  nei  precedenti  commi  1)  e 2) saranno
ritenuti utili ai fini della formazione della graduatoria, solo se:
      a) posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande;
      b) dichiarati dall'aspirante all'atto della presentazione della
domanda  di  partecipazione  al  concorso  o  comunicati con apposita
istanza  al  CNSR  dei  carabinieri,  purche'  posseduti alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande;
      c) presentati  o spediti, in carta semplice o con dichiarazione
sostitutiva   completa  di  copia  fotostatica  di  un  documento  di
identita'  dell'interessato,  a  mezzo  di  lettera  raccomandata con
avviso  di  ricevimento,  entro quindici giorni dal superamento degli
accertamenti psico-fisici ed attitudinali al CNSR dei carabinieri.
      d) riportati  nell'attestato di servizio in allegato 2 previsto
dall'articolo 4, comma 4).
    4) Con le stesse modalita' di cui al precedente comma 3), lettera
c),  pena  il  mancato  riconoscimento,  dovra' pervenire al CNSR dei
carabinieri,  l'attestato di bilinguismo previsto dall'articolo 4 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26 luglio 1976, n. 752 e
successive modificazioni.
    5)  Con decreto del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri
o  di  autorita'  da  lui  delegata,  riconosciuta la regolarita' del
procedimento,  sara' approvata la graduatoria concorsuale. La propria
posizione   in  graduatoria  sara'  consultabile  sul  sito  internet
www.carabinieri.it   e   potranno   essere   richieste   informazioni
sull'esito  della  stessa  anche  al  Comando  Generale dell'Arma dei
carabinieri  - Ufficio relazioni con il pubblico - piazza Bligny n. 2
-    00197    Roma    -    tel. 06/80982935    o    sulla    mail-box
carabinieri@carabinieri.it
    6)  L'Amministrazione  provvedera'  a controllare, a campione, la
veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.
    7)  Gli  idonei  che  nella  graduatoria  di  merito risulteranno
compresi  nel numero dei posti a concorso, tenuto conto della riserva
di  posti  di cui al precedente art.  1, comma 4), saranno dichiarati
vincitori, di cui i:
      a) primi n. 469, saranno ammessi a frequentare il corso allievi
carabinieri  effettivi,  dopo  aver  completato nelle Forze Armate la
ferma  prefissata  di  un  anno,  in  qualita' di volontario in ferma
prefissata di un anno (VFP1);
      b) successivi  n. 490,  verranno ammessi a frequentare il corso
allievi carabinieri, dopo aver completato nelle Forze Armate la ferma
prefissata  quadriennale  (VFP4),  secondo quanto previsto al comma 5
dell'articolo 16 della legge 226/2004.
    I  candidati  giudicati  idonei,  che nella graduatoria di merito
risulteranno  non compresi nel numero di posti a concorso di cui alle
precedenti lettere a) e b), saranno dichiarati idonei non vincitori.
    8)  I candidati di cui al precedente comma 7), lettera a) che non
saranno   incorporati  nell'Arma  dei  carabinieri  per  rinuncia  al
concorso  o  ai sensi del successivo art.  20, commi 2) e 3), saranno
sostituti  nell'ordine  di  graduatoria con altri idonei - secondo le
modalita'  indicate nel successivo art.  20. Questi ultimi, pertanto,
non  verranno  immessi  nelle  Forze  armate  per  svolgere  la ferma
prefissata quadriennale (VFP4).
    Analoga  procedura  verra'  seguita,  a  cura del Ministero della
Difesa - Direzione Generale per il personale militare, per recuperare
gli idonei vincitori, destinati all'incorporamento nelle Forze armate
per  compiere  la  ferma  prefissata  quadriennale (VFP4), che non si
dovessero   presentare   o   essere  giudicati  non  idonei  all'atto
dell'incorporamento.