Art. 13. Graduatoria di merito La Commissione del concorso di cui all'articolo 8, comma 1), redigera' la graduatoria di merito dei concorrenti giudicati idonei, secondo: a) i punteggi incrementali, fino ad un massimo di 3 punti, conseguiti in sede di superamento delle prove di efficienza fisica; b) il punteggio riportato nella prova preliminare di cultura generale o nella prova di selezione culturale; c) i titoli di seguito indicati, da desumere dall'attestato di servizio previsto dall'articolo 4, comma 4) del presente bando e dichiarati dai candidati in sede di presentazione di domanda di partecipazione al concorso o in dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e trasmesse al CNSR dei carabinieri: - periodi di servizio svolti in qualita' di Volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1), fino ad un massimo di 0,30 punti: sino a sei mesi di servizio: punti 0,10; da sei a dieci mesi di servizio: punti 0,20; oltre dieci mesi di servizio: punti 0,30; - per la partecipazione in missioni in teatro operativo fuori area per un massimo di punti 1, cosi' ripartiti: sino a tre mesi continuativi di permanenza: punti 0,50; oltre tre mesi continuativi di permanenza: punti 1; - valutazione relativa all'ultima documentazione caratteristica, per un massimo di punti 1, cosi' ripartiti: eccellente o giudizio equivalente: punti 1; superiore alla media o giudizio equivalente: punti 0,50; nella media o giudizio equivalente: punti 0,25; inferiore alla media o giudizi equivalenti od inferiori: punti 0. Nel caso in cui l'ultimo documento sia costituito da «mancata redazione» dovra' essere valutato il documento immediatamente precedente. - decorazioni e benemerenze fino ad un massimo di 2,5 punti, cosi' attribuiti: 2,5 per la medaglia d'oro al valor militare o al valor civile; 2,2 per la medaglia d'argento al valor militare o al valor civile; 2 per promozione straordinaria per merito di guerra; 1,5 per la medaglia di bronzo al valor militare o al valor civile; 1,3 per la croce di guerra al valor militare; 1 per promozione straordinaria per benemerenze d'istituto; 1 per l'encomio solenne; 0,50 per l'encomio o elogio. - titolo di studio: diploma di scuola media superiore (5 anni) che consenta l'iscrizione ai corsi universitari o titoli di studio superiori (diploma di laurea specialistica o triennale): punti 2; - conoscenza, secondo standard NATO, di una o piu' lingue straniere: conoscenza di una lingua: punti 1; conoscenza di due o piu' lingue: punti 1,50; - brevetto di paracadutismo militare: punti 0,50. Tutti i punteggi di cui sopra sono espressi in centesimi. Nella graduatoria saranno inseriti, in ordine di merito, preliminarmente i candidati di cui alla riserva del precedente art. 1, comma 4) e, successivamente, fino alla completa copertura dei posti, sempre in ordine di merito decrescente, tutti i rimanenti concorrenti, compresi coloro che hanno concorso per la predetta riserva dei posti e non abbiano trovato utile collocazione nell'ambito della stessa. Questi ultimi saranno contrassegnati con apposita annotazione, in modo da poter essere individuati in caso di sostituzione. 2) A parita' di punteggio e' data la precedenza a: a) orfani di guerra ed equiparati; b) figli di decorati al valor militare; c) figli di decorati di medaglia d'oro al valor dell'Esercito, al valor di Marina, al valor Aeronautico al valor dell'Arma dei carabinieri o al valor civile, nonche' ai figli di vittime del dovere e di militari dell'Arma dei carabinieri deceduti in servizio o per cause riconducibili all'attivita' di servizio; d) candidato piu' giovane di eta'. 3) I titoli indicati nei precedenti commi 1) e 2) saranno ritenuti utili ai fini della formazione della graduatoria, solo se: a) posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande; b) dichiarati dall'aspirante all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso o comunicati con apposita istanza al CNSR dei carabinieri, purche' posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande; c) presentati o spediti, in carta semplice o con dichiarazione sostitutiva completa di copia fotostatica di un documento di identita' dell'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro quindici giorni dal superamento degli accertamenti psico-fisici ed attitudinali al CNSR dei carabinieri. d) riportati nell'attestato di servizio in allegato 2 previsto dall'articolo 4, comma 4). 4) Con le stesse modalita' di cui al precedente comma 3), lettera c), pena il mancato riconoscimento, dovra' pervenire al CNSR dei carabinieri, l'attestato di bilinguismo previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni. 5) Con decreto del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri o di autorita' da lui delegata, riconosciuta la regolarita' del procedimento, sara' approvata la graduatoria concorsuale. La propria posizione in graduatoria sara' consultabile sul sito internet www.carabinieri.it e potranno essere richieste informazioni sull'esito della stessa anche al Comando Generale dell'Arma dei carabinieri - Ufficio relazioni con il pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma - tel. 06/80982935 o sulla mail-box carabinieri@carabinieri.it 6) L'Amministrazione provvedera' a controllare, a campione, la veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. 7) Gli idonei che nella graduatoria di merito risulteranno compresi nel numero dei posti a concorso, tenuto conto della riserva di posti di cui al precedente art. 1, comma 4), saranno dichiarati vincitori, di cui i: a) primi n. 469, saranno ammessi a frequentare il corso allievi carabinieri effettivi, dopo aver completato nelle Forze Armate la ferma prefissata di un anno, in qualita' di volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1); b) successivi n. 490, verranno ammessi a frequentare il corso allievi carabinieri, dopo aver completato nelle Forze Armate la ferma prefissata quadriennale (VFP4), secondo quanto previsto al comma 5 dell'articolo 16 della legge 226/2004. I candidati giudicati idonei, che nella graduatoria di merito risulteranno non compresi nel numero di posti a concorso di cui alle precedenti lettere a) e b), saranno dichiarati idonei non vincitori. 8) I candidati di cui al precedente comma 7), lettera a) che non saranno incorporati nell'Arma dei carabinieri per rinuncia al concorso o ai sensi del successivo art. 20, commi 2) e 3), saranno sostituti nell'ordine di graduatoria con altri idonei - secondo le modalita' indicate nel successivo art. 20. Questi ultimi, pertanto, non verranno immessi nelle Forze armate per svolgere la ferma prefissata quadriennale (VFP4). Analoga procedura verra' seguita, a cura del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il personale militare, per recuperare gli idonei vincitori, destinati all'incorporamento nelle Forze armate per compiere la ferma prefissata quadriennale (VFP4), che non si dovessero presentare o essere giudicati non idonei all'atto dell'incorporamento.