Art. 18. Rinuncia e mancata presentazione del candidato 1) Non sara' ammesso alle ulteriori fasi concorsuali il concorrente che non si presenti per sostenere la prova di efficienza fisica, la prova di selezione culturale, gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali con le modalita' comunicate con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ยช serie speciale, che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati o con lettera di convocazione. Tuttavia, in presenza di comprovato e documentato impedimento, segnalato tempestivamente dal candidato a mezzo fax (con comunicazione completa di copia fotostatica di un documento di identita' dell'interessato) o telegramma al Comando Generale dell'Arma dei carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio reclutamento e concorsi, viale di Tor di Quinto n. 119 - 00191 Roma, potra' essere fissata, compatibilmente con il calendario delle prove e degli accertamenti sopra indicati, una nuova data di presentazione, non suscettibile di ulteriore proroga. 2) Nel caso di effettuazione della prova preliminare, i concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Qualora la prova venga svolta in piu' di una sessione in nessun caso saranno prese in considerazione eventuali richieste di modifica della sessione di presentazione. 3) L'eventuale rinuncia al concorso, sottoscritta in qualunque momento dall'interessato, e' irrevocabile.