Art. 18.

           Rinuncia e mancata presentazione del candidato

    1)   Non   sara'  ammesso  alle  ulteriori  fasi  concorsuali  il
concorrente  che non si presenti per sostenere la prova di efficienza
fisica,   la   prova   di   selezione   culturale,  gli  accertamenti
psico-fisici  ed  attitudinali con le modalita' comunicate con avviso
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  - 4ยช serie
speciale,  che  avra'  valore  di  notifica a tutti gli effetti e per
tutti  i  candidati  o  con  lettera  di  convocazione.  Tuttavia, in
presenza   di   comprovato   e   documentato  impedimento,  segnalato
tempestivamente dal candidato a mezzo fax (con comunicazione completa
di copia fotostatica di un documento di identita' dell'interessato) o
telegramma  al  Comando  Generale  dell'Arma dei carabinieri - Centro
Nazionale  di  Selezione  e  Reclutamento  -  Ufficio  reclutamento e
concorsi,  viale  di Tor di Quinto n. 119 - 00191 Roma, potra' essere
fissata,  compatibilmente  con  il  calendario  delle  prove  e degli
accertamenti  sopra  indicati,  una  nuova data di presentazione, non
suscettibile di ulteriore proroga.
    2)   Nel   caso  di  effettuazione  della  prova  preliminare,  i
concorrenti  assenti  al  momento  dell'inizio  della  prova  saranno
esclusi  dal  concorso,  quali  che  siano  le  ragioni dell'assenza,
comprese  quelle  dovute  a causa di forza maggiore. Qualora la prova
venga  svolta in piu' di una sessione in nessun caso saranno prese in
considerazione  eventuali  richieste  di  modifica  della sessione di
presentazione.
    3)  L'eventuale  rinuncia  al concorso, sottoscritta in qualunque
momento dall'interessato, e' irrevocabile.