Art. 19. Ammissione al corso e posizione 1) I concorrenti utilmente compresi nella graduatoria di merito secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 7) saranno ammessi al corso allievi carabinieri nell'ordine della graduatoria stessa, nel limite dei posti messi a concorso. 2) Il predetto personale sara' assunto in forza dalla Scuola Allievi carabinieri di assegnazione dalla data che verra' a suo tempo stabilita dal Comando Generale dell'Arma dei carabinieri.