Art. 19.

                   Ammissione al corso e posizione

    1)  I  concorrenti utilmente compresi nella graduatoria di merito
secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 7) saranno ammessi al
corso  allievi  carabinieri nell'ordine della graduatoria stessa, nel
limite dei posti messi a concorso.
    2)  Il  predetto  personale  sara'  assunto in forza dalla Scuola
Allievi carabinieri di assegnazione dalla data che verra' a suo tempo
stabilita dal Comando Generale dell'Arma dei carabinieri.