Art. 20.

                       Presentazione al corso

    1)  Il  corso  allievi carabinieri si svolgera' presso una Scuola
Allievi   carabinieri  secondo  i  programmi  stabiliti  dal  Comando
Generale   dell'Arma   dei  carabinieri  e  le  norme  contenute  nel
regolamento interno per la Scuola Allievi carabinieri.
    2)   L'Amministrazione  ha  facolta'  di  convocare  i  candidati
vincitori  prima della data di inizio del corso, al fine di espletare
le  operazioni  di  incorporamento,  ivi compresa la visita medica da
parte  del  dirigente  del  Servizio  sanitario  per accertare se, in
relazione  al  disposto  di cui al terzo comma dell'articolo 3, siano
ancora   in   possesso   dei  prescritti  requisiti  fisici.  Qualora
riscontrati  affetti  da  malattie  o  malformazioni  sopravvenute, i
candidati  saranno  rinviati  al  Centro  Nazionale  di  Selezione  e
Reclutamento  per  l'accertamento  dell'idoneita'  fisica al servizio
nell'Arma  dei  carabinieri.  I  provvedimenti  di  non  idoneita', o
temporanea  non  idoneita'  che  non  si risolvano entro dieci giorni
dalla  data  fissata per la presentazione, comporteranno l'esclusione
dal concorso. Il giudizio di non idoneita' e' definitivo. I candidati
giudicati  non idonei saranno sostituti nell'ordine di graduatoria di
cui all'articolo 13, comma 8) con altri candidati idonei.
    3) Le candidate nei cui confronti sia riscontrato, all'atto della
visita   medica   di  cui  al  precedente  comma  2),  il  temporaneo
impedimento  all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare
incondizionato,  saranno  dichiarate  escluse  dal  concorso  con  le
modalita'  previste  dall'articolo  7  e  sostituite  nell'ordine  di
graduatoria  di  cui  all'articolo  13 con altri candidati idonei. Il
giudizio di non idoneita' e' definitivo.
    4) Gli aspiranti dovranno presentarsi muniti di:
      - certificato plurimo delle vaccinazioni;
      -   certificato  rilasciato  da  struttura  sanitaria  pubblica
attestante il gruppo sanguigno e il fattore Rh.
    5)  I vincitori del concorso che non si presenteranno alla Scuola
Allievi  carabinieri  di  assegnazione entro il termine fissato nella
convocazione    saranno   considerati   rinunciatari   e   sostituiti
nell'ordine  di graduatoria, entro i primi venti giorni di corso, con
altri   candidati   idonei,  nell'ordine  della  graduatoria  di  cui
all'articolo  13.  Detto  istituto  potra', comunque, autorizzare gli
aspiranti  - per comprovati motivi, da preavvisare tramite il Comando
stazione  carabinieri  competente  per  territorio  -  a differire la
presentazione fino al decimo giorno dalla data di inizio del corso.
    6)  La  rinuncia  all'incorporamento  o alla frequenza del corso,
espressa o tacita, e' irrevocabile.
    7)  I  candidati in servizio o in congedo, utilmente collocati in
graduatoria e dichiarati vincitori del concorso, saranno ammessi alla
ferma  quadriennale  nell'Arma  dei  carabinieri,  perdendo  il grado
eventualmente  rivestito  durante  il  servizio  prestato nelle Forze
armate,  cosi'  come stabilito dall'articolo 19 della legge 226/2004.
Gli stessi verranno assunti in forza dalla Scuola Allievi carabinieri
sotto la data dell'effettivo incorporamento.
    8)  Gli  arruolati,  dopo  sei mesi dalla data di incorporamento,
previo superamento degli esami, conseguiranno la nomina a carabiniere
allievo e saranno immessi, secondo l'ordine della graduatoria finale,
nel  ruolo appuntati e carabinieri, con determinazione del Comandante
Generale   dell'Arma  dei  carabinieri  o  dell'autorita'  da  questi
delegata.  Al  termine del corso gli allievi giudicati idonei saranno
nominati  carabinieri  e  destinati  secondo  le  modalita' all'epoca
vigenti.
    9)  I  candidati di cui al precedente art.  13, comma 7), lettera
b),  giudicati idonei agli accertamenti previsti dall'articolo 15, in
rientro  nell'Arma  dei  carabinieri dopo aver completato il servizio
quale  volontario in ferma prefissata quadriennale (VFP4) nelle Forze
armate,  verranno  incorporati  secondo  le  modalita'  previste  nel
presente   articolo,   ad   eccezione   delle   parti  relative  alla
sostituzione  in  ordine di graduatoria dei candidati rinunciatari al
concorso  o  nei cui confronti si verifichi la condizione prevista ai
precedenti commi 2) e 3).