Art. 20. Presentazione al corso 1) Il corso allievi carabinieri si svolgera' presso una Scuola Allievi carabinieri secondo i programmi stabiliti dal Comando Generale dell'Arma dei carabinieri e le norme contenute nel regolamento interno per la Scuola Allievi carabinieri. 2) L'Amministrazione ha facolta' di convocare i candidati vincitori prima della data di inizio del corso, al fine di espletare le operazioni di incorporamento, ivi compresa la visita medica da parte del dirigente del Servizio sanitario per accertare se, in relazione al disposto di cui al terzo comma dell'articolo 3, siano ancora in possesso dei prescritti requisiti fisici. Qualora riscontrati affetti da malattie o malformazioni sopravvenute, i candidati saranno rinviati al Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento per l'accertamento dell'idoneita' fisica al servizio nell'Arma dei carabinieri. I provvedimenti di non idoneita', o temporanea non idoneita' che non si risolvano entro dieci giorni dalla data fissata per la presentazione, comporteranno l'esclusione dal concorso. Il giudizio di non idoneita' e' definitivo. I candidati giudicati non idonei saranno sostituti nell'ordine di graduatoria di cui all'articolo 13, comma 8) con altri candidati idonei. 3) Le candidate nei cui confronti sia riscontrato, all'atto della visita medica di cui al precedente comma 2), il temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare incondizionato, saranno dichiarate escluse dal concorso con le modalita' previste dall'articolo 7 e sostituite nell'ordine di graduatoria di cui all'articolo 13 con altri candidati idonei. Il giudizio di non idoneita' e' definitivo. 4) Gli aspiranti dovranno presentarsi muniti di: - certificato plurimo delle vaccinazioni; - certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica attestante il gruppo sanguigno e il fattore Rh. 5) I vincitori del concorso che non si presenteranno alla Scuola Allievi carabinieri di assegnazione entro il termine fissato nella convocazione saranno considerati rinunciatari e sostituiti nell'ordine di graduatoria, entro i primi venti giorni di corso, con altri candidati idonei, nell'ordine della graduatoria di cui all'articolo 13. Detto istituto potra', comunque, autorizzare gli aspiranti - per comprovati motivi, da preavvisare tramite il Comando stazione carabinieri competente per territorio - a differire la presentazione fino al decimo giorno dalla data di inizio del corso. 6) La rinuncia all'incorporamento o alla frequenza del corso, espressa o tacita, e' irrevocabile. 7) I candidati in servizio o in congedo, utilmente collocati in graduatoria e dichiarati vincitori del concorso, saranno ammessi alla ferma quadriennale nell'Arma dei carabinieri, perdendo il grado eventualmente rivestito durante il servizio prestato nelle Forze armate, cosi' come stabilito dall'articolo 19 della legge 226/2004. Gli stessi verranno assunti in forza dalla Scuola Allievi carabinieri sotto la data dell'effettivo incorporamento. 8) Gli arruolati, dopo sei mesi dalla data di incorporamento, previo superamento degli esami, conseguiranno la nomina a carabiniere allievo e saranno immessi, secondo l'ordine della graduatoria finale, nel ruolo appuntati e carabinieri, con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri o dell'autorita' da questi delegata. Al termine del corso gli allievi giudicati idonei saranno nominati carabinieri e destinati secondo le modalita' all'epoca vigenti. 9) I candidati di cui al precedente art. 13, comma 7), lettera b), giudicati idonei agli accertamenti previsti dall'articolo 15, in rientro nell'Arma dei carabinieri dopo aver completato il servizio quale volontario in ferma prefissata quadriennale (VFP4) nelle Forze armate, verranno incorporati secondo le modalita' previste nel presente articolo, ad eccezione delle parti relative alla sostituzione in ordine di graduatoria dei candidati rinunciatari al concorso o nei cui confronti si verifichi la condizione prevista ai precedenti commi 2) e 3).