Art. 22. Spese di viaggio e licenza 1) Sono a carico dei candidati le spese per i viaggi e per l'alloggio connessi alla prova preliminare o di selezione culturale, alle prove di efficienza fisica, agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali, nonche' all'incorporamento. 2) I concorrenti in servizio dovranno fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, della licenza straordinaria per esami, limitata ai giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti, nonche' al tempo strettamente necessario per il raggiungimento delle sedi ove si svolgeranno dette prove e per il rientro nella sede di servizio. 3) Qualora il concorrente non sostenga le prove per cause dipendenti dalla sua volonta' o venga espulso dalle stesse, la licenza straordinaria sara' computata in detrazione da quella ordinaria dell'anno in corso. Il presente bando sara' sottoposto a controllo, ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 marzo 2006 Gen. C.A.: Luciano Gottardo