Art. 22.

                     Spese di viaggio e licenza

    1)  Sono  a  carico  dei  candidati  le  spese per i viaggi e per
l'alloggio  connessi alla prova preliminare o di selezione culturale,
alle  prove  di  efficienza fisica, agli accertamenti psico-fisici ed
attitudinali, nonche' all'incorporamento.
    2) I concorrenti in servizio dovranno fruire, compatibilmente con
le  esigenze  di  servizio,  della  licenza  straordinaria per esami,
limitata  ai  giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti,
nonche'  al tempo strettamente necessario per il raggiungimento delle
sedi  ove  si  svolgeranno dette prove e per il rientro nella sede di
servizio.
    3)  Qualora  il  concorrente  non  sostenga  le  prove  per cause
dipendenti  dalla  sua  volonta'  o  venga  espulso  dalle stesse, la
licenza   straordinaria  sara'  computata  in  detrazione  da  quella
ordinaria dell'anno in corso.
    Il  presente  bando  sara' sottoposto a controllo, ai sensi della
normativa   vigente  e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
      Roma, 9 marzo 2006
                                      Gen. C.A.: Luciano Gottardo