Art. 3.

                              Requisiti

    1)   Possono   partecipare  al  concorso  gli  aspiranti  di  cui
all'articolo  1  che  siano  in  possesso  dei  requisiti  di seguito
indicati:
      a) cittadinanza  italiana  e  godimento  dei  diritti  civili e
politici;
      b) non  aver  superato  il trentesimo anno di eta' alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione
al concorso;
      c) titolo di studio di diploma d'istruzione secondaria di primo
grado;
      d) idoneita'  psico-fisica  prevista  dal  decreto del Ministro
della  difesa  emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge
20 ottobre 1999, n. 380;
      e) idoneita' psico-fisica prevista dalle direttive tecniche del
Ministero  della  Difesa  - Direzione Generale della Sanita' Militare
datate 5 dicembre 2005, emanate per l'accertamento delle imperfezioni
e  delle  infermita'  che  sono  causa  di  non idoneita' al servizio
militare  e per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati
idonei  al servizio militare in applicazione del Decreto Ministeriale
4 aprile 2000, n. 114 citato nelle premesse;
      f) idoneita' attitudinale al servizio nell'Arma dei carabinieri
accertata dal CNSR dei carabinieri, il cui giudizio e' definitivo;
      g) statura  non  inferiore  al  limite previsto dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato ai sensi dell'articolo
2  della  legge  13 dicembre  1986,  n. 874  (m.1,65 per gli uomini e
m.1,61 per le donne);
      h) non   essere  incorsi  nel  proscioglimento  d'autorita'  da
precedente  arruolamento  in  qualsiasi  Forza  Armata o Corpo armato
dello  Stato  per  permanente  inidoneita'  psico-fisica  al servizio
militare  incondizionato o per grave mancanza disciplinare ovvero per
inadempienza ai doveri del militare di cui alla legge 11 luglio 1978,
n. 382;
      i) non   essere   incorsi   nel  proscioglimento  d'ufficio  da
precedente  arruolamento  in  qualsiasi  Forza  armata o Corpo armato
dello  Stato  per perdita del grado o retrocessione dalla classe, per
condanna penale per delitti non colposi;
      j) non essere stati destituiti da pubblici uffici;
      k) non essere stati condannati per delitto non colposo;
      l) non  essere  imputati  per  delitto non colposo o non essere
stati sottoposti a misure di prevenzione;
      m) non  trovarsi  in  situazioni  comunque  non compatibili con
l'acquisizione o la conservazione dello stato di carabiniere.
    2) I candidati devono essere, altresi', in possesso dei requisiti
morali  richiesti  dall'articolo  26  della  legge  1° febbraio 1989,
n. 53,  nonche'  di  quelli previsti dall'articolo 17, comma 2, della
legge 11 luglio 1978, n. 382, risultanti dalle informazioni raccolte.
    3)  I  requisiti  sopra  indicati,  ad eccezione solo per l'eta',
devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione  delle  domande di partecipazione e mantenuti fino alla
data  dell'effettivo  incorporamento  nell'Arma dei carabinieri, pena
l'esclusione.
    4) I candidati, nello stesso anno, non possono presentare domanda
di  partecipazione al concorso per un Corpo di polizia ad ordinamento
civile   e   militare,   diverso   dall'Arma  dei  carabinieri,  pena
l'esclusione.
    5)  Ove  non specificato il sesso, ogni disposizione del presente
bando  dovra'  intendersi  rivolta  ai  cittadini di sesso maschile e
femminile.
    6)  Non  si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per
l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi.