Art. 6. Comunicazioni agli aspiranti 1) Resta a carico di ogni candidato l'onere di verificare, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale, eventuali variazioni, ovvero ulteriori indicazioni. 2) Ad eccezione delle notifiche pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, tutte le comunicazioni personali agli aspiranti avverranno in forma scritta, a mezzo servizio postale. 3) In nessun caso l'Amministrazione si assume responsabilita' circa possibili disguidi postali derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazione di recapito, da ritardata ricezione da parte dei candidati di avvisi di convocazione o di altre comunicazioni o ad altre cause non imputabili a propria inadempienza o ad eventi di forza maggiore.