Art. 6.

                    Comunicazioni agli aspiranti

    1)  Resta a carico di ogni candidato l'onere di verificare, nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana - 4a serie speciale,
eventuali variazioni, ovvero ulteriori indicazioni.
    2)   Ad  eccezione  delle  notifiche  pubblicate  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, tutte le comunicazioni personali
agli aspiranti avverranno in forma scritta, a mezzo servizio postale.
    3)  In  nessun  caso  l'Amministrazione si assume responsabilita'
circa  possibili  disguidi  postali  derivanti  da  errate, mancate o
tardive   segnalazioni   di  variazione  di  recapito,  da  ritardata
ricezione da parte dei candidati di avvisi di convocazione o di altre
comunicazioni  o ad altre cause non imputabili a propria inadempienza
o ad eventi di forza maggiore.