Art. 7. Esclusione dal concorso 1) Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti partecipano «con riserva» alle prove ed agli accertamenti concorsuali. 2) I concorrenti che risultino, ad una verifica anche postuma, in difetto di uno o piu' dei requisiti prescritti, sono esclusi, in qualsiasi momento, con provvedimento motivato del Direttore del C.N.S.R. dei carabinieri dal concorso ovvero, se vincitori, dalla relativa graduatoria, decadendo dalla nomina.