Art. 7.

                       Esclusione dal concorso

    1)  Nelle  more  della verifica del possesso dei requisiti, tutti
gli   aspiranti   partecipano   «con  riserva»  alle  prove  ed  agli
accertamenti concorsuali.
    2) I concorrenti che risultino, ad una verifica anche postuma, in
difetto  di  uno  o  piu'  dei requisiti prescritti, sono esclusi, in
qualsiasi  momento,  con  provvedimento  motivato  del  Direttore del
C.N.S.R.  dei  carabinieri  dal  concorso ovvero, se vincitori, dalla
relativa graduatoria, decadendo dalla nomina.