Art. 8.

           Commissione del concorso e commissione tecnica

    1)   La   Commissione   del   concorso,   che   verra'   nominata
successivamente  con  provvedimento del Comandante Generale dell'Arma
dei  carabinieri  o  da  autorita'  da  questi delegata, procedera' a
redigere la graduatoria di merito. Essa e' composta da:
      a. un Colonnello dell'Arma dei carabinieri, presidente;
      b.  un  Tenente  Colonnello/Maggiore dell'Arma dei carabinieri,
membro;
      c.   un   Maresciallo   aiutante   luogotenente  dell'Arma  dei
carabinieri, segretario.
    2) Con successivi provvedimenti del Comandante Generale dell'Arma
dei  carabinieri o da autorita' da questi delegata, sara' nominata la
commissione  tecnica  per  lo  svolgimento  delle prove di efficienza
fisica.