Art. 8. Commissione del concorso e commissione tecnica 1) La Commissione del concorso, che verra' nominata successivamente con provvedimento del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri o da autorita' da questi delegata, procedera' a redigere la graduatoria di merito. Essa e' composta da: a. un Colonnello dell'Arma dei carabinieri, presidente; b. un Tenente Colonnello/Maggiore dell'Arma dei carabinieri, membro; c. un Maresciallo aiutante luogotenente dell'Arma dei carabinieri, segretario. 2) Con successivi provvedimenti del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri o da autorita' da questi delegata, sara' nominata la commissione tecnica per lo svolgimento delle prove di efficienza fisica.