Art. 9.

                     Prove di efficienza fisica

    1)  Qualora la prova preliminare non abbia luogo, i candidati che
hanno  presentato  domanda  di  partecipazione  al concorso e che non
abbiano  ricevuto  comunicazione  di esclusione, saranno convocati, a
cura  del  CNSR  dei  carabinieri,  per  essere sottoposti a prove di
efficienza  fisica  da  parte  della commissione tecnica prevista dal
precedente art.  8, comma 2).
    2)  Le  citate  prove, disciplinate da specifiche norme tecniche,
consisteranno  nell'esecuzione in sequenza dei seguenti esercizi, con
le modalita' a fianco di ciascuno indicate:
      a) per gli uomini:
        -  salto  in  alto  (altezza  minima  m.  1,10,  massimo  due
tentativi);
        -  piegamenti sulle braccia (minimo 15, tempo limite 2' senza
interruzioni);
        - corsa piana di metri 1000 (tempo 4' e 05");
      b) per le donne:
        -  salto  in  alto  (altezza  minima  m.  1,00,  massimo  due
tentativi);
        -  piegamenti sulle braccia (minimo 10, tempo limite 2' senza
interruzioni);
        - corsa piana di metri 1000 (tempo 4' e 45");
      3)  Il  mancato  superamento  anche  di uno solo degli esercizi
indicati  per  le  due categorie di concorrenti, rispettivamente, nel
precedente  comma  2),  lettere a) e b), determinera' giudizio di non
idoneita'  da parte della Commissione di cui all'articolo 8, comma 2)
e,  quindi,  la  non  ammissione alle successive fasi concorsuali. Il
superamento  di  tutti gli esercizi, invece, determinera' giudizio di
idoneita'  alle  prove di efficienza fisica, con l'attribuzione di un
punteggio incrementale secondo le modalita' di seguito indicate, fino
ad un massimo di 3 (1 per ciascuna prova).

           ----> Vedere Tabelle a pag. 7 della G.U. <----

    Il  concorrente  dovra' provvedere in proprio a procurarsi idoneo
abbigliamento per l'esecuzione degli esercizi.
    4)  I  concorrenti  dovranno presentarsi alle prove di efficienza
fisica muniti di:
        - documento di riconoscimento in corso di validita';
        -  certificato di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica
per  l'atletica  leggera  in corso di validita', rilasciato da medici
appartenenti  alla  federazione  medico  sportiva  italiana ovvero da
strutture   sanitarie   pubbliche  o  private  convenzionate  in  cui
esercitano  medici  specializzati in medicina dello sport. La mancata
presentazione  del  certificato  o l'esibizione di referto non valido
determinera'  la  non ammissione a sostenere dette prove. In tal caso
il  concorrente  che  ne  faccia  richiesta  sara' riconvocato con le
stesse modalita' previste dal successivo art.  18;
    In  aggiunta  a  quanto  precede  le  concorrenti,  al  solo fine
dell'effettuazione  in  piena  sicurezza  degli  esercizi  di  cui al
precedente  comma  3),  dovranno  produrre  l'esito  di  un  test  di
gravidanza  su  prelievo  ematico  o  delle  urine, effettuato presso
struttura  sanitaria  pubblica o privata convenzionata entro i cinque
giorni  precedenti  la  data  degli  accertamenti  psico-fisici,  che
escluda la sussistenza di detto stato; in assenza di tale referto, le
concorrenti  verranno  sottoposte  a  test  di  gravidanza,  al  fine
sopraindicato.  In  caso  di  positivita'  del  test di gravidanza le
concorrenti  non potranno in nessun caso essere sottoposte alle prove
di  efficienza  fisica. L'esito di detto referto sara' utilizzato, al
medesimo scopo, per l'effettuazione dell'eventuale esame radiografico
di cui al successivo art.  11.
    5)   I   concorrenti   che   lamentassero  postumi  di  infortuni
precedentemente  subiti  potranno portare al seguito ed esibire prima
dell'inizio  delle  prove  idonea  certificazione  medica  che  sara'
valutata  dalla  commissione tecnica prevista dal precedente art.  8,
comma  2). Questa, sentito il personale medico presente, adottera' le
conseguenti  determinazioni, autorizzando l'eventuale differimento ad
altra data dell'effettuazione delle prove.
    Allo stesso modo, i concorrenti che prima dell'inizio delle prove
accusassero  una  indisposizione o che dovessero infortunarsi durante
l'esecuzione  di  uno  degli  esercizi  dovranno farlo immediatamente
presente  alla  citata  commissione  la  quale,  sentito il personale
medico presente, adottera' le conseguenti determinazioni. Non saranno
prese  in  considerazione  richieste di differimento o di ripetizione
delle  prove  che  pervenissero  da  parte di concorrenti che abbiano
portato  comunque a compimento, anche se con esito negativo, le prove
di efficienza fisica.