Art. 9. Prove di efficienza fisica 1) Qualora la prova preliminare non abbia luogo, i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso e che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione, saranno convocati, a cura del CNSR dei carabinieri, per essere sottoposti a prove di efficienza fisica da parte della commissione tecnica prevista dal precedente art. 8, comma 2). 2) Le citate prove, disciplinate da specifiche norme tecniche, consisteranno nell'esecuzione in sequenza dei seguenti esercizi, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate: a) per gli uomini: - salto in alto (altezza minima m. 1,10, massimo due tentativi); - piegamenti sulle braccia (minimo 15, tempo limite 2' senza interruzioni); - corsa piana di metri 1000 (tempo 4' e 05"); b) per le donne: - salto in alto (altezza minima m. 1,00, massimo due tentativi); - piegamenti sulle braccia (minimo 10, tempo limite 2' senza interruzioni); - corsa piana di metri 1000 (tempo 4' e 45"); 3) Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi indicati per le due categorie di concorrenti, rispettivamente, nel precedente comma 2), lettere a) e b), determinera' giudizio di non idoneita' da parte della Commissione di cui all'articolo 8, comma 2) e, quindi, la non ammissione alle successive fasi concorsuali. Il superamento di tutti gli esercizi, invece, determinera' giudizio di idoneita' alle prove di efficienza fisica, con l'attribuzione di un punteggio incrementale secondo le modalita' di seguito indicate, fino ad un massimo di 3 (1 per ciascuna prova). ----> Vedere Tabelle a pag. 7 della G.U. <---- Il concorrente dovra' provvedere in proprio a procurarsi idoneo abbigliamento per l'esecuzione degli esercizi. 4) I concorrenti dovranno presentarsi alle prove di efficienza fisica muniti di: - documento di riconoscimento in corso di validita'; - certificato di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera in corso di validita', rilasciato da medici appartenenti alla federazione medico sportiva italiana ovvero da strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate in cui esercitano medici specializzati in medicina dello sport. La mancata presentazione del certificato o l'esibizione di referto non valido determinera' la non ammissione a sostenere dette prove. In tal caso il concorrente che ne faccia richiesta sara' riconvocato con le stesse modalita' previste dal successivo art. 18; In aggiunta a quanto precede le concorrenti, al solo fine dell'effettuazione in piena sicurezza degli esercizi di cui al precedente comma 3), dovranno produrre l'esito di un test di gravidanza su prelievo ematico o delle urine, effettuato presso struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata entro i cinque giorni precedenti la data degli accertamenti psico-fisici, che escluda la sussistenza di detto stato; in assenza di tale referto, le concorrenti verranno sottoposte a test di gravidanza, al fine sopraindicato. In caso di positivita' del test di gravidanza le concorrenti non potranno in nessun caso essere sottoposte alle prove di efficienza fisica. L'esito di detto referto sara' utilizzato, al medesimo scopo, per l'effettuazione dell'eventuale esame radiografico di cui al successivo art. 11. 5) I concorrenti che lamentassero postumi di infortuni precedentemente subiti potranno portare al seguito ed esibire prima dell'inizio delle prove idonea certificazione medica che sara' valutata dalla commissione tecnica prevista dal precedente art. 8, comma 2). Questa, sentito il personale medico presente, adottera' le conseguenti determinazioni, autorizzando l'eventuale differimento ad altra data dell'effettuazione delle prove. Allo stesso modo, i concorrenti che prima dell'inizio delle prove accusassero una indisposizione o che dovessero infortunarsi durante l'esecuzione di uno degli esercizi dovranno farlo immediatamente presente alla citata commissione la quale, sentito il personale medico presente, adottera' le conseguenti determinazioni. Non saranno prese in considerazione richieste di differimento o di ripetizione delle prove che pervenissero da parte di concorrenti che abbiano portato comunque a compimento, anche se con esito negativo, le prove di efficienza fisica.