Art. 5.

                             T i t o l i

    I  titoli  possono  essere presentati mediante autocertificazione
resa  secondo  quanto  stabilito  dal  decreto  del  Presidente della
Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445 (All. A), nonche' in originale o
in fotocopia autenticata.
    Le pubblicazioni scientifiche possono essere prodotte in semplice
copia   dichiarata   conforme  all'originale  mediante  dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' (All. A); con le stesse modalita'
possono  essere  prodotte  copie  di titoli di studio, di servizio, o
atti   o   documenti   rilasciati   o   conservati  da  una  pubblica
amministrazione.
    I  titoli  presentati  in  originale  o  in fotocopia autenticata
saranno  restituiti,  su  richiesta  dell'interessato, dall'Ateneo. I
candidati  dovranno  provvedere,  a  loro  spese  ed  entro  sei mesi
dall'espletamento  del  concorso,  al  recupero  dei  titoli  e delle
eventuali pubblicazioni inviate all'Universita'; trascorso il periodo
indicato l'Amministrazione non sara' responsabile in alcun modo delle
suddette pubblicazioni e titoli.
    La  valutazione  dei  titoli  sara'  effettuata dalla commissione
esaminatrice,  sulla  base  dei  criteri determinati dal Collegio dei
docenti, prima dello svolgimento del colloquio.