Art. 12. Spese di viaggio e licenza 1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove e degli accertamenti previsti dall'articolo 4 del presente decreto sono a carico dei concorrenti. 2. I concorrenti che siano militari in servizio, potranno fruire della licenza straordinaria per esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti di cui all'articolo 4, nonche' al tempo strettamente necessario per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove ed accertamenti il rientro alla sede di servizio.