Art. 12.
                     Spese di viaggio e licenza
    1.  Le  spese  per  i viaggi da e per le sedi delle prove e degli
accertamenti  previsti  dall'articolo  4  del presente decreto sono a
carico dei concorrenti.
    2.  I concorrenti che siano militari in servizio, potranno fruire
della  licenza  straordinaria  per  esami, limitatamente ai giorni di
svolgimento  delle  prove e degli accertamenti di cui all'articolo 4,
nonche'  al tempo strettamente necessario per il raggiungimento della
sede  ove  si svolgeranno dette prove ed accertamenti il rientro alla
sede di servizio.