Art. 14.
                               Nomina
    1.  I  vincitori  del  concorso  saranno nominati sottotenenti in
servizio   permanente   del   ruolo   speciale  del  Corpo  sanitario
dell'Esercito con anzianita' assoluta nel grado stabilita dal decreto
di nomina che sara' immediatamente esecutivo.
    2.  Il  conferimento della nomina e' subordinato all'accertamento
anche  successivo  alla  nomina  del  possesso  del  requisito  della
condotta  e  delle qualita' morali di cui all'articolo 2 del presente
decreto.
    3.  I  vincitori - sempreche' non siano sopravvenuti gli elementi
impeditivi di cui al precedente art. 1, comma 2 - saranno invitati ad
assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva dell'accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento
del corso applicativo di cui al successivo comma 4.
    4.  Dopo  la  nomina  essi frequenteranno un corso applicativo di
durata non inferiore a tre mesi.
    All'atto  della  presentazione  al  corso  gli ufficiali dovranno
contrarre  una  ferma di anni cinque, decorrente dalla data di inizio
del  corso  medesimo che avra' pieno effetto, tuttavia, solo all'atto
del superamento del corso applicativo.
    La  mancata  presentazione  al  corso  applicativo comportera' la
decadenza  dalla  nomina,  ai  sensi dell'articolo 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
    Nel  caso  in  cui alcuni dei posti messi a concorso risultassero
non  ricoperti  per  rinuncia  o decadenza di vincitori, la Direzione
Generale per il personale militare potra' procedere all'ammissione al
corso  con  i  criteri indicati al precedente articolo 13, entro 1/12
della  durata  del  corso  stesso, di altrettanti concorrenti idonei,
secondo l'ordine di graduatoria.
    Il  concorrente  di  sesso  femminile  nominato  sottotenente  in
servizio   permanente   del   ruolo   speciale  del  Corpo  sanitario
dell'Esercito, che, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 10
del  decreto  legislativo 26 marzo 2001 n. 151, non possa frequentare
il corso applicativo, sara' rinviato d'ufficio al corso successivo.
    5.  I  frequentatori  che  non  supereranno  o  non  porteranno a
compimento il corso applicativo:
      a) se provenienti dal personale in servizio, rientreranno nella
categoria  di  provenienza.  Il  periodo di durata del corso sara' in
tale caso computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio;
      b) se  provenienti  dalla  vita  civile,  saranno  collocati in
congedo.
    6.  Per  gli  ufficiali  che  supereranno  il  corso  applicativo
l'anzianita'  relativa  verra'  rideterminata  in base alla media del
punteggio  ottenuto  nella  graduatoria  del  concorso  e  di  quello
conseguito nella graduatoria di fine corso.