Art. 14. Nomina 1. I vincitori del concorso saranno nominati sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito con anzianita' assoluta nel grado stabilita dal decreto di nomina che sara' immediatamente esecutivo. 2. Il conferimento della nomina e' subordinato all'accertamento anche successivo alla nomina del possesso del requisito della condotta e delle qualita' morali di cui all'articolo 2 del presente decreto. 3. I vincitori - sempreche' non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui al precedente art. 1, comma 2 - saranno invitati ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento del corso applicativo di cui al successivo comma 4. 4. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo di durata non inferiore a tre mesi. All'atto della presentazione al corso gli ufficiali dovranno contrarre una ferma di anni cinque, decorrente dalla data di inizio del corso medesimo che avra' pieno effetto, tuttavia, solo all'atto del superamento del corso applicativo. La mancata presentazione al corso applicativo comportera' la decadenza dalla nomina, ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risultassero non ricoperti per rinuncia o decadenza di vincitori, la Direzione Generale per il personale militare potra' procedere all'ammissione al corso con i criteri indicati al precedente articolo 13, entro 1/12 della durata del corso stesso, di altrettanti concorrenti idonei, secondo l'ordine di graduatoria. Il concorrente di sesso femminile nominato sottotenente in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito, che, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 10 del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151, non possa frequentare il corso applicativo, sara' rinviato d'ufficio al corso successivo. 5. I frequentatori che non supereranno o non porteranno a compimento il corso applicativo: a) se provenienti dal personale in servizio, rientreranno nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso sara' in tale caso computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio; b) se provenienti dalla vita civile, saranno collocati in congedo. 6. Per gli ufficiali che supereranno il corso applicativo l'anzianita' relativa verra' rideterminata in base alla media del punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso.