Art. 15.
                     Accertamento dei requisiti
    1.  Ai  fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 2   del   presente   decreto,  l'Amministrazione  provvedera'  a
richiedere  alle  Amministrazioni  pubbliche  ed  Enti  competenti la
conferma   di  quanto  dichiarato  dai  vincitori  nella  domanda  di
partecipazione   e   nelle  dichiarazioni  sostitutive  eventualmente
prodotte.
    2.  Fermo  restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale  dall'articolo 76  del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre  2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma  1 emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione,
il  dichiarante  decade  dai  benefici  eventualmente  conseguiti  al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
    3.  Il  certificato  generale  del  casellario  giudiziale verra'
acquisito d'ufficio.