Art. 15. Accertamento dei requisiti 1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2 del presente decreto, l'Amministrazione provvedera' a richiedere alle Amministrazioni pubbliche ed Enti competenti la conferma di quanto dichiarato dai vincitori nella domanda di partecipazione e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte. 2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita' penale dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente comma 1 emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 3. Il certificato generale del casellario giudiziale verra' acquisito d'ufficio.