Art. 5.
                             Commissioni
    1.   Con   successivo   decreto  sara'  nominata  la  Commissione
esaminatrice  per  le  prove scritte ed orale, per la valutazione dei
titoli  e  per  la  formazione della graduatoria di merito, che sara'
cosi' composta:
      - un  ufficiale  di  grado  non  inferiore a Brigadier Generale
medico  del Corpo sanitario dell'Esercito in servizio permanente o in
ausiliaria da non oltre 3 anni, Presidente;
      - un  ufficiale  medico  del  Corpo sanitario dell'Esercito, in
servizio  permanente,  di  grado  non inferiore a tenente colonnello,
specialista in psichiatria, membro,
      - un  ufficiale  medico  del  Corpo sanitario dell'Esercito, in
servizio  permanente,  di  grado  non inferiore a tenente colonnello,
specialista in psicologia clinica/medica, membro,
      - un  ufficiale  in servizio permanente dell'Esercito, laureato
in psicologia, abilitato ed iscritto all'albo professionale ovvero un
docente della materia con analoghi requisiti, membro,
      - un  docente  o esperto, che potra' essere diverso in funzione
della  lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
orale facoltativa di lingua straniera,
      - un  ufficiale  in  servizio permanente dell'Esercito di grado
non inferiore a capitano, segretario senza diritto a voto.
    2.   Parimenti   con   successivi  decreti  saranno  nominate  le
Commissioni  per  le prove di efficienza fisica, per gli accertamenti
sanitari,   per  l'accertamento  attitudinale  e  per  gli  ulteriori
accertamenti sanitari, che saranno cosi' composte:
      a) per le prove di efficienza fisica:
        - un  ufficiale dell'Esercito in servizio permanente di grado
non inferiore a colonnello, Presidente;
        - due ufficiali dell'Esercito in servizio permanente di grado
non   inferiore   a   maggiore  qualificati  istruttori  militari  di
educazione fisica, membri;
        - un  ufficiale dell'Esercito in servizio permanente di grado
non inferiore a capitano, segretario senza diritto a voto.
    La  Commissione  si avvarra', durante l'espletamento delle prove,
di  personale  del  Centro  di  Selezione  e  Reclutamento  Nazionale
dell'Esercito, fra cui un ufficiale medico dell'Esercito.
      b) per gli accertamenti sanitari:
        - un  ufficiale  medico  del Corpo sanitario dell'Esercito di
grado non inferiore a colonnello in servizio permanente, Presidente;
        - due   ufficiali   superiori   medici  del  Corpo  sanitario
dell'Esercito in servizio permanente, membri;
    Detta  Commissione  si  avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti dell'Esercito o di medici specialisti esterni.
      c) per l'accertamento attitudinale:
        - un  ufficiale  superiore  in  servizio permanente del ruolo
normale  delle  Armi  di  fanteria,  cavalleria,  artiglieria, genio,
trasmissioni dell'Esercito, Presidente;
        - un  ufficiale  in  servizio  permanente del Corpo sanitario
dell'Esercito  specialista  in  psichiatria,  e/o psicologia clinica,
membro;
        - un  ufficiale in servizio permanente dell'Esercito laureato
in psicologia, membro.
    Tali  ufficiali  dovranno  essere  diversi  da quelli che abbiano
fatto parte delle Commissioni di cui ai precedenti commi 1 e presente
comma 2, lettera b).
    Detta      Commissione     si     avvarra'     del     contributo
tecnico-specialistico  di  ufficiali  del Corpo sanitario in servizio
permanente  laureati  in psicologia che potranno essere coadiuvati da
psicologi  civili  convenzionati  presso  il  Centro  di  Selezione e
Reclutamento Nazionale dell'Esercito;
      d) per gli ulteriori accertamenti sanitari:
        - un   Brigadier   Generale   medico   del   Corpo  sanitario
dell'Esercito in servizio permanente, Presidente;
        - due   ufficiali   superiori   medici  del  Corpo  sanitario
dell'Esercito in servizio permanente, membri.
    Gli  ufficiali medici facenti parte di detta Commissione dovranno
essere  diversi  da  quelli che avranno fatto parte della Commissione
esaminatrice  e  di  quella  per  gli  accertamenti  sanitari  di cui
rispettivamente alle precedenti lettere b) e c) del presente comma.