Art. 5. Commissioni 1. Con successivo decreto sara' nominata la Commissione esaminatrice per le prove scritte ed orale, per la valutazione dei titoli e per la formazione della graduatoria di merito, che sara' cosi' composta: - un ufficiale di grado non inferiore a Brigadier Generale medico del Corpo sanitario dell'Esercito in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre 3 anni, Presidente; - un ufficiale medico del Corpo sanitario dell'Esercito, in servizio permanente, di grado non inferiore a tenente colonnello, specialista in psichiatria, membro, - un ufficiale medico del Corpo sanitario dell'Esercito, in servizio permanente, di grado non inferiore a tenente colonnello, specialista in psicologia clinica/medica, membro, - un ufficiale in servizio permanente dell'Esercito, laureato in psicologia, abilitato ed iscritto all'albo professionale ovvero un docente della materia con analoghi requisiti, membro, - un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova orale facoltativa di lingua straniera, - un ufficiale in servizio permanente dell'Esercito di grado non inferiore a capitano, segretario senza diritto a voto. 2. Parimenti con successivi decreti saranno nominate le Commissioni per le prove di efficienza fisica, per gli accertamenti sanitari, per l'accertamento attitudinale e per gli ulteriori accertamenti sanitari, che saranno cosi' composte: a) per le prove di efficienza fisica: - un ufficiale dell'Esercito in servizio permanente di grado non inferiore a colonnello, Presidente; - due ufficiali dell'Esercito in servizio permanente di grado non inferiore a maggiore qualificati istruttori militari di educazione fisica, membri; - un ufficiale dell'Esercito in servizio permanente di grado non inferiore a capitano, segretario senza diritto a voto. La Commissione si avvarra', durante l'espletamento delle prove, di personale del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito, fra cui un ufficiale medico dell'Esercito. b) per gli accertamenti sanitari: - un ufficiale medico del Corpo sanitario dell'Esercito di grado non inferiore a colonnello in servizio permanente, Presidente; - due ufficiali superiori medici del Corpo sanitario dell'Esercito in servizio permanente, membri; Detta Commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici specialisti dell'Esercito o di medici specialisti esterni. c) per l'accertamento attitudinale: - un ufficiale superiore in servizio permanente del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito, Presidente; - un ufficiale in servizio permanente del Corpo sanitario dell'Esercito specialista in psichiatria, e/o psicologia clinica, membro; - un ufficiale in servizio permanente dell'Esercito laureato in psicologia, membro. Tali ufficiali dovranno essere diversi da quelli che abbiano fatto parte delle Commissioni di cui ai precedenti commi 1 e presente comma 2, lettera b). Detta Commissione si avvarra' del contributo tecnico-specialistico di ufficiali del Corpo sanitario in servizio permanente laureati in psicologia che potranno essere coadiuvati da psicologi civili convenzionati presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito; d) per gli ulteriori accertamenti sanitari: - un Brigadier Generale medico del Corpo sanitario dell'Esercito in servizio permanente, Presidente; - due ufficiali superiori medici del Corpo sanitario dell'Esercito in servizio permanente, membri. Gli ufficiali medici facenti parte di detta Commissione dovranno essere diversi da quelli che avranno fatto parte della Commissione esaminatrice e di quella per gli accertamenti sanitari di cui rispettivamente alle precedenti lettere b) e c) del presente comma.