Art. 7.
                  Valutazione dei titoli di merito
    1. La Commissione esaminatrice di cui al precedente art. 5, comma
1,  procedera'  a valutare i titoli dei soli concorrenti che si siano
presentati  alla  prova  scritta di cultura tecnico-professionale del
concorso,  sempreche'  detti  titoli, posseduti alla data di scadenza
del  termine  di  presentazione delle domande, siano stati dichiarati
nelle  domande  medesime  con  le  modalita'  indicate nel precedente
articolo 3.
    2.  Il punteggio massimo attribuibile ai titoli di merito e' pari
a 10/30i, cosi' ripartiti:
      a) attivita'  professionale  svolta  dopo la laurea e attinente
alla  stessa  nell'ambito  delle  Forze  armate  o Corpi armati dello
Stato: fino ad un massimo di punti 2;
      b) attivita'  professionale  svolta  dopo la laurea e attinente
alla  stessa presso strutture pubbliche o private: fino ad un massimo
di punti 2;
      c) laurea  specialistica  richiesta  per  la  partecipazione al
concorso:
        - se  conseguita con votazione compresa tra 106 e 110 e lode:
punti 1;
        - se  conseguita  con votazione compresa tra 100 e 105: punti
0,5;
      d) titoli  accademici posseduti in aggiunta al titolo di studio
richiesto  per  la  partecipazione al concorso: fino ad un massimo di
punti 1;
      e) corsi    post-lauream   di   formazione   in   tecniche   di
psicodiagnostica di durata biennale: fino ad un massimo di punti 2.
      f) corsi  di formazione post-universitaria della durata, almeno
di  un  anno  accademico, inerenti alla psicologia del lavoro e delle
organizzazioni fino ad un massimo di punti 2.