Art. 7. Valutazione dei titoli di merito 1. La Commissione esaminatrice di cui al precedente art. 5, comma 1, procedera' a valutare i titoli dei soli concorrenti che si siano presentati alla prova scritta di cultura tecnico-professionale del concorso, sempreche' detti titoli, posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, siano stati dichiarati nelle domande medesime con le modalita' indicate nel precedente articolo 3. 2. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli di merito e' pari a 10/30i, cosi' ripartiti: a) attivita' professionale svolta dopo la laurea e attinente alla stessa nell'ambito delle Forze armate o Corpi armati dello Stato: fino ad un massimo di punti 2; b) attivita' professionale svolta dopo la laurea e attinente alla stessa presso strutture pubbliche o private: fino ad un massimo di punti 2; c) laurea specialistica richiesta per la partecipazione al concorso: - se conseguita con votazione compresa tra 106 e 110 e lode: punti 1; - se conseguita con votazione compresa tra 100 e 105: punti 0,5; d) titoli accademici posseduti in aggiunta al titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: fino ad un massimo di punti 1; e) corsi post-lauream di formazione in tecniche di psicodiagnostica di durata biennale: fino ad un massimo di punti 2. f) corsi di formazione post-universitaria della durata, almeno di un anno accademico, inerenti alla psicologia del lavoro e delle organizzazioni fino ad un massimo di punti 2.