Art. 8 Prove di efficienza fisica 1. I concorrenti che nella prova scritta di cultura tecnico-professionale abbiano riportato un punteggio di almeno 18/30i saranno ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica e, qualora idonei, saranno sottoposti all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale. 2. Le prove di efficienza fisica, gli accertamenti psico-fisici e quello attitudinale avranno luogo presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno nei giorni che saranno resi noti agli interessati con lettera raccomandata o telegramma, presumibilmente nella seconda decade del mese di settembre 2006. 3. I concorrenti dovranno presentarsi presso il predetto Centro muniti di tenuta ginnica e dovranno produrre i seguenti documenti: a) certificato di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera rilasciato da medici della federazione medico sportiva italiana ovvero dal personale sanitario delle strutture pubbliche o private convenzionate, normativamente previste. La mancata presentazione di tale certificato determinera' la non ammissione del concorrente a sostenere dette prove. In sostituzione di detto certificato il personale militare dell'Esercito in servizio potra' produrre il certificato di cui al successivo comma 7, ai fini e con l'effetto ivi previsti; b) certificato rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata attestante la recente effettuazione, da non oltre tre mesi, dell'accertamento dei markers dell'epatite B e C. La mancata presentazione di detto certificato determinera' la non ammissione del concorrente agli accertamenti sanitari; c) eventuale referto di esame radiografico del torace in due proiezioni, se effettuato entro i tre mesi precedenti la data della visita medica presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private convenzionate; d) referto attestante l'esito di ecografia pelvica eseguito presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata entro i tre mesi precedenti la data di presentazione (solo se di sesso femminile). La mancata presentazione di detto certificato determinera' la non ammissione della concorrente agli accertamenti sanitari; e) eventuale referto attestante l'esito del test di gravidanza - mediante analisi su sangue o urine - effettuato presso struttura pubblica, anche militare, o privata convenzionata entro i cinque giorni precedenti la data di presentazione alle prove medesime (solo se di sesso femminile). I concorrenti di sesso femminile che non dovessero esibire il referto del test di gravidanza di cui al presente comma saranno sottoposti, al solo fine della effettuazione in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e degli esami previsti al successivo articolo 9, comma 3, al test di gravidanza, che escluda la sussistenza di detto stato. L'accertato stato di gravidanza impedira' alla concorrente di essere sottoposta alle prove di efficienza fisica e produrra' l'effetto indicato al successivo articolo 9, comma 4. Tutta la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovra' essere prodotta in originale o in copia conforme. 4. Le prove di efficienza fisica, per i concorrenti di sesso maschile, consisteranno nell'esecuzione, in sequenza, dei seguenti esercizi, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate: a) piegamenti sulle braccia (minimo 15, tempo limite 2'senza interruzioni) - esercizio obbligatorio; b) corsa piana di metri 1000 (tempo massimo 6') - esercizio obbligatorio. c) salto in alto (minimo 110 centimetri, massimo tre tentativi) - esercizio facoltativo; d) salita alla fune di metri 4 (tempo massimo 50", massimo due tentativi) - esercizio facoltativo. Il prospetto delle prove di efficienza fisica per i concorrenti di sesso maschile e' riportato nell'Allegato "D", che costituisce parte integrante del presente decreto. 5. Le prove di efficienza fisica, per i concorrenti di sesso femminile, consisteranno nell'esecuzione, in sequenza, dei seguenti esercizi, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate: a) piegamenti sulle braccia (minimo 8, tempo limite 2' senza interruzioni) - esercizio obbligatorio; b) corsa piana di metri 1000 (tempo massimo 7') - esercizio obbligatorio; c) salto in alto (minimo 100 centimetri, massimo tre tentativi) - esercizio facoltativo; d) salita alla fune di metri 4 (tempo massimo 60", massimo due tentativi) - esercizio facoltativo. Il prospetto delle prove di efficienza fisica per i concorrenti di sesso femminile e' riportato nel gia' citato Allegato "D" al presente decreto. 6. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori indicati per le due categorie di concorrenti, rispettivamente, nei precedenti commi 4 e 5 determinera' giudizio di non idoneita' e quindi la non ammissione ai successivi accertamenti sanitari ed attitudinale e l'esclusione dal concorso. Il superamento dei due esercizi obbligatori, invece, determinera' giudizio di idoneita' alle prove di efficienza fisica senza attribuzione di alcun punteggio. In tal caso i concorrenti potranno effettuare, qualora lo desiderino, gli esercizi facoltativi, al fine di conseguire il punteggio incrementale indicato nel gia' citato Allegato "D" al presente decreto. Il medesimo Allegato "D" contiene disposizioni circa le modalita' di svolgimento delle prove ed i comportamenti che dovranno tenere i concorrenti, a pena di esclusione, per le ipotesi di esiti di precedente infortunio o di infortunio verificatosi durante l'effettuazione degli esercizi. 7. Il personale militare dell'Esercito in servizio sara' esonerato dal sostenere gli esercizi obbligatori sopra indicati qualora, all'atto della presentazione presso il Centro, esibisca la certificazione, rilasciata dal Comandante di Corpo secondo il modello riportato nel gia' citato Allegato "D" al presente decreto, che attesti il superamento delle prove di efficienza operativa previste dalla pubblicazione 12/A/1 "L'addestramento militare", ed. 1989, e successive modificazioni e integrazioni. La mancata esibizione di detta certificazione determinera' l'obbligo per detto personale di sostenere gli esercizi di cui sopra, previa esibizione della dichiarazione rilasciata dal dirigente del servizio sanitario del Reparto/Ente presso cui il concorrente presta servizio, da cui risulti l'assenza di controindicazioni allo svolgimento delle prove di efficienza operativa di cui sopra, ovvero del certificato di cui al precedente comma 3, primo alinea. Il controllo delle certificazioni di cui al presente comma verra' effettuato dalla Commissione preposta alle prove di efficienza fisica di cui all'art. 5, comma 2, lettera a. L'esito positivo di detto controllo ovvero, in subordine, il superamento presso il Centro degli esercizi obbligatori, consentira' ai concorrenti in servizio di effettuare, qualora lo richiedano espressamente, gli esercizi facoltativi, al solo fine di conseguire il punteggio incrementale indicato nel gia' citato Allegato "D" al presente decreto. Sara' cura, pertanto, dei Reparti/Enti di appartenenza provvedere al rilascio, qualora richiesto dagli interessati, della suddetta certificazione. 8. La Commissione preposta alle prove di efficienza fisica: a) verifichera' la validita' delle certificazioni di volta in volta prodotte dai concorrenti, redigendo per ciascuno apposito verbale; b) avviera' senza indugio alla competente Commissione per gli accertamenti sanitari la concorrente per la quale il test di gravidanza fosse risultato positivo ai fini dell'adozione del provvedimento di cui al successivo articolo 9, comma 4; c) sottoporra' i concorrenti agli esercizi obbligatori e/o facoltativi secondo quanto previsto nei commi precedenti, redigendo o completando il relativo verbale; d) attribuira' ai concorrenti che abbiano superato uno o entrambi gli esercizi facoltativi il punteggio corrispondente indicato nel gia' citato Allegato "D" al presente decreto. Tale punteggio, che in ogni caso non potra' superare complessivamente i 2 punti, sara' comunicato seduta stante ai concorrenti e concorrera' alla formazione della graduatoria di cui al successivo articolo 13. 9. La Direzione Generale per il personale militare si riserva, compatibilmente con i tempi di svolgimento previsti per dette prove, la facolta' di riconvocare ad altra data i concorrenti che, per documentate cause di forza maggiore, non potessero presentarsi alle prove di efficienza fisica nel giorno stabilito. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire la richiesta di riconvocazione (a mezzo telegramma o fax numero 06/4827347) al massimo entro il giorno della prova, inviando documentazione probatoria dei motivi dell'assenza. Tuttavia la riconvocazione potra' essere disposta solo se la stessa risulti compatibile con la data di approvazione della graduatoria finale di cui al successivo articolo 13.