Art. 8
                     Prove di efficienza fisica

    1.   I   concorrenti   che   nella   prova   scritta  di  cultura
tecnico-professionale abbiano riportato un punteggio di almeno 18/30i
saranno  ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica e, qualora
idonei,    saranno    sottoposti    all'accertamento   dell'idoneita'
psico-fisica e attitudinale.
    2. Le prove di efficienza fisica, gli accertamenti psico-fisici e
quello  attitudinale  avranno  luogo  presso il Centro di Selezione e
Reclutamento  Nazionale  dell'Esercito  di  Foligno  nei  giorni  che
saranno  resi  noti  agli  interessati  con  lettera  raccomandata  o
telegramma,   presumibilmente   nella   seconda   decade   del   mese
di settembre 2006.
    3.  I  concorrenti dovranno presentarsi presso il predetto Centro
muniti di tenuta ginnica e dovranno produrre i seguenti documenti:
      a) certificato  di  idoneita' all'attivita' sportiva agonistica
per  l'atletica leggera rilasciato da medici della federazione medico
sportiva  italiana  ovvero  dal  personale  sanitario delle strutture
pubbliche   o  private  convenzionate,  normativamente  previste.  La
mancata   presentazione  di  tale  certificato  determinera'  la  non
ammissione  del  concorrente a sostenere dette prove. In sostituzione
di  detto certificato il personale militare dell'Esercito in servizio
potra'  produrre il certificato di cui al successivo comma 7, ai fini
e con l'effetto ivi previsti;
      b) certificato  rilasciato da una struttura sanitaria pubblica,
anche   militare,  o  privata  convenzionata  attestante  la  recente
effettuazione,  da  non oltre tre mesi, dell'accertamento dei markers
dell'epatite  B  e  C.  La mancata presentazione di detto certificato
determinera'  la  non  ammissione  del  concorrente agli accertamenti
sanitari;
      c) eventuale  referto  di  esame radiografico del torace in due
proiezioni,  se  effettuato entro i tre mesi precedenti la data della
visita medica presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o
private convenzionate;
      d) referto  attestante  l'esito  di  ecografia pelvica eseguito
presso  struttura  sanitaria  pubblica,  anche  militare,  o  privata
convenzionata  entro  i  tre mesi precedenti la data di presentazione
(solo  se  di  sesso  femminile).  La  mancata presentazione di detto
certificato  determinera'  la  non  ammissione della concorrente agli
accertamenti sanitari;
      e) eventuale  referto attestante l'esito del test di gravidanza
-  mediante  analisi  su sangue o urine - effettuato presso struttura
pubblica,  anche  militare,  o  privata  convenzionata entro i cinque
giorni  precedenti la data di presentazione alle prove medesime (solo
se di sesso femminile).
    I  concorrenti  di  sesso  femminile che non dovessero esibire il
referto  del  test  di  gravidanza  di  cui al presente comma saranno
sottoposti, al solo fine della effettuazione in piena sicurezza delle
prove  di  efficienza  fisica  e  degli  esami previsti al successivo
articolo   9,  comma  3,  al  test  di  gravidanza,  che  escluda  la
sussistenza di detto stato. L'accertato stato di gravidanza impedira'
alla concorrente di essere sottoposta alle prove di efficienza fisica
e produrra' l'effetto indicato al successivo articolo 9, comma 4.
    Tutta la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovra'
essere prodotta in originale o in copia conforme.
    4.  Le  prove  di  efficienza  fisica, per i concorrenti di sesso
maschile,  consisteranno  nell'esecuzione,  in sequenza, dei seguenti
esercizi, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate:
      a) piegamenti  sulle  braccia  (minimo 15, tempo limite 2'senza
interruzioni) - esercizio obbligatorio;
      b) corsa  piana  di  metri  1000 (tempo massimo 6') - esercizio
obbligatorio.
      c) salto in alto (minimo 110 centimetri, massimo tre tentativi)
- esercizio facoltativo;
      d) salita  alla fune di metri 4 (tempo massimo 50", massimo due
tentativi) - esercizio facoltativo.
    Il  prospetto  delle prove di efficienza fisica per i concorrenti
di  sesso  maschile  e'  riportato nell'Allegato "D", che costituisce
parte integrante del presente decreto.
    5.  Le  prove  di  efficienza  fisica, per i concorrenti di sesso
femminile,  consisteranno  nell'esecuzione, in sequenza, dei seguenti
esercizi, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate:
      a) piegamenti  sulle  braccia  (minimo 8, tempo limite 2' senza
interruzioni) - esercizio obbligatorio;
      b) corsa  piana  di  metri  1000 (tempo massimo 7') - esercizio
obbligatorio;
      c) salto in alto (minimo 100 centimetri, massimo tre tentativi)
- esercizio facoltativo;
      d) salita  alla fune di metri 4 (tempo massimo 60", massimo due
tentativi) - esercizio facoltativo.
    Il  prospetto  delle prove di efficienza fisica per i concorrenti
di  sesso  femminile  e'  riportato  nel  gia' citato Allegato "D" al
presente decreto.
    6.  Il  mancato  superamento  anche  di  uno  solo degli esercizi
obbligatori   indicati   per   le   due   categorie  di  concorrenti,
rispettivamente,  nei precedenti commi 4 e 5 determinera' giudizio di
non  idoneita'  e quindi la non ammissione ai successivi accertamenti
sanitari ed attitudinale e l'esclusione dal concorso.
    Il superamento dei due esercizi obbligatori, invece, determinera'
giudizio   di   idoneita'  alle  prove  di  efficienza  fisica  senza
attribuzione  di  alcun punteggio. In tal caso i concorrenti potranno
effettuare,  qualora lo desiderino, gli esercizi facoltativi, al fine
di  conseguire  il  punteggio  incrementale  indicato nel gia' citato
Allegato "D" al presente decreto.
    Il medesimo Allegato "D" contiene disposizioni circa le modalita'
di  svolgimento  delle prove ed i comportamenti che dovranno tenere i
concorrenti,  a  pena  di  esclusione,  per  le  ipotesi  di esiti di
precedente   infortunio   o   di   infortunio   verificatosi  durante
l'effettuazione degli esercizi.
    7.   Il   personale  militare  dell'Esercito  in  servizio  sara'
esonerato  dal  sostenere  gli  esercizi  obbligatori  sopra indicati
qualora,  all'atto  della presentazione presso il Centro, esibisca la
certificazione, rilasciata dal Comandante di Corpo secondo il modello
riportato  nel  gia'  citato  Allegato  "D"  al presente decreto, che
attesti  il  superamento delle prove di efficienza operativa previste
dalla  pubblicazione  12/A/1  "L'addestramento militare", ed. 1989, e
successive modificazioni e integrazioni.
    La   mancata  esibizione  di  detta  certificazione  determinera'
l'obbligo per detto personale di sostenere gli esercizi di cui sopra,
previa  esibizione  della  dichiarazione rilasciata dal dirigente del
servizio  sanitario del Reparto/Ente presso cui il concorrente presta
servizio,   da   cui  risulti  l'assenza  di  controindicazioni  allo
svolgimento  delle prove di efficienza operativa di cui sopra, ovvero
del certificato di cui al precedente comma 3, primo alinea.
    Il controllo delle certificazioni di cui al presente comma verra'
effettuato dalla Commissione preposta alle prove di efficienza fisica
di cui all'art. 5, comma 2, lettera a.
    L'esito  positivo  di  detto  controllo  ovvero, in subordine, il
superamento  presso il Centro degli esercizi obbligatori, consentira'
ai  concorrenti  in  servizio  di  effettuare,  qualora lo richiedano
espressamente,  gli  esercizi facoltativi, al solo fine di conseguire
il  punteggio  incrementale  indicato nel gia' citato Allegato "D" al
presente decreto.
    Sara' cura, pertanto, dei Reparti/Enti di appartenenza provvedere
al  rilascio,  qualora  richiesto  dagli  interessati, della suddetta
certificazione.
    8. La Commissione preposta alle prove di efficienza fisica:
      a) verifichera'  la  validita' delle certificazioni di volta in
volta  prodotte  dai  concorrenti,  redigendo  per  ciascuno apposito
verbale;
      b) avviera'  senza  indugio alla competente Commissione per gli
accertamenti  sanitari  la  concorrente  per  la  quale  il  test  di
gravidanza   fosse  risultato  positivo  ai  fini  dell'adozione  del
provvedimento di cui al successivo articolo 9, comma 4;
      c) sottoporra'  i  concorrenti  agli  esercizi  obbligatori e/o
facoltativi secondo quanto previsto nei commi precedenti, redigendo o
completando il relativo verbale;
      d) attribuira'  ai  concorrenti  che  abbiano  superato  uno  o
entrambi   gli   esercizi  facoltativi  il  punteggio  corrispondente
indicato  nel  gia'  citato  Allegato  "D"  al presente decreto. Tale
punteggio,  che in ogni caso non potra' superare complessivamente i 2
punti,  sara'  comunicato  seduta stante ai concorrenti e concorrera'
alla formazione della graduatoria di cui al successivo articolo 13.
    9.  La  Direzione  Generale per il personale militare si riserva,
compatibilmente  con i tempi di svolgimento previsti per dette prove,
la  facolta'  di  riconvocare  ad  altra  data i concorrenti che, per
documentate  cause  di forza maggiore, non potessero presentarsi alle
prove  di  efficienza  fisica  nel  giorno  stabilito. A tal fine gli
interessati  dovranno far pervenire la richiesta di riconvocazione (a
mezzo  telegramma o fax numero 06/4827347) al massimo entro il giorno
della   prova,   inviando   documentazione   probatoria   dei  motivi
dell'assenza.  Tuttavia la riconvocazione potra' essere disposta solo
se  la  stessa  risulti compatibile con la data di approvazione della
graduatoria finale di cui al successivo articolo 13.