Art. 9.
                        Accertamenti sanitari
    1.  I  concorrenti  che  avranno conseguito giudizio di idoneita'
nelle  prove  di  efficienza  fisica saranno sottoposti, a cura della
Commissione  di cui al precedente articolo 5, comma 2, lettera b), ad
accertamenti   sanitari   volti   al   riconoscimento   del  possesso
dell'idoneita'  psico-fisica  al servizio militare quali ufficiali in
servizio   permanente   del   ruolo   speciale  del  Corpo  sanitario
dell'Esercito.
    2.  Sulla  scorta  del vigente "Elenco delle imperfezioni e delle
infermita'  che  sono  causa di non idoneita' al servizio militare" e
delle  vigenti Direttive applicative emanate dalla Direzione generale
della  sanita'  militare  gli  accertamenti  sanitari saranno volti a
verificare,  inoltre,  il  possesso  da  parte  dei  concorrenti  dei
seguenti specifici requisiti fisici:
      a) statura non inferiore a:
        - m. 1,65, se di sesso maschile,
        - m. 1,61, se di sesso femminile;
      b) visus  corretto  non  inferiore  a  10/10i complessivi e non
inferiore  a  4/10i  nell'occhio  che  vede  meno,  raggiungibile con
correzione  non  superiore a 3 diottrie anche in un solo occhio. Tale
acutezza  visiva potra' essere raggiunta con correzione non superiore
a 6 diottrie per la miopia e l'astigmatismo miopico, a 5 diottrie per
l'ipermetropia  e  l'astigmatismo  ipermetropico  e  a 4 diottrie per
l'astigmatismo misto (tali unita' di misura valgono anche per un solo
occhio).
    Senso cromatico normale accertato con le matassine colorate.
      c) percezione  uditiva della voce di ordinaria conversazione ad
almeno  sette  metri di distanza da un orecchio e ed una distanza non
inferiore  a  quattro  metri dall'altro ovvero ad almeno sei metri di
distanza  da  un  orecchio  e  ad una distanza non inferiore a cinque
metri dall'altro;
      d) normale assetto della struttura della personalita' nelle sue
componenti intellettiva, affettiva e comportamentale.
    3.  La  Commissione, prima di eseguire la visita medica generale,
disporra'   per   tutti   i   concorrenti   i  seguenti  accertamenti
specialistici e di laboratorio:
      a) esame radiografico del torace in due proiezioni, nel caso in
cui  i  concorrenti  non producano il relativo referto da cui risulti
che tale accertamento sia stato eseguito entro i tre mesi antecedenti
presso  strutture  sanitarie  pubbliche,  anche  militari,  o private
convenzionate, come indicato al precedente articolo 8, comma 3;
      b) cardiologico con E.C.G.;
      c) oculistico;
      d) otorinolaringoiatrico;
      e) psichiatrico;
      f) analisi completa delle urine;
      g) analisi del sangue concernente:
        .emocromo completo;
        .glicemia;
        .creatininemia;
        .transaminasemia (ALT AST);
        .birilubinemia totale e frazionata;
        .G6PDH (metodo quantitativo).
    La   Commissione  potra'  comunque  disporre  l'effettuazione  di
ulteriori   accertamenti   specialistici   o   strumentali  nei  casi
meritevoli di approfondimento diagnostico.
    4.  In  caso  di  positivita'  del  test  di gravidanza di cui al
precedente  articolo  8, comma 3, la Commissione non potra' procedere
agli  accertamenti  previsti  e  dovra'  esimersi dalla pronuncia del
giudizio,  a mente dell'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale
4  aprile  2000,  n.  114,  secondo  il  quale lo stato di gravidanza
costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al
servizio militare.
    5.  La  Commissione,  seduta  stante, comunichera' al concorrente
l'esito  della  visita  medica, sottoponendogli il verbale contenente
uno dei seguenti giudizi:
      a) "Idoneo   quale  ufficiale  del  ruolo  speciale  del  Corpo
sanitario  dell'Esercito in servizio permanente", con indicazione del
profilo sanitario di cui al successivo comma 6;
      b) "Non  idoneo  quale  ufficiale  del ruolo speciale del Corpo
sanitario  dell'Esercito  in  servizio  permanente",  con indicazione
della causa di non idoneita'.
    6.   Saranno   giudicati  idonei  i  concorrenti  cui  sia  stato
attribuito il seguente profilo sanitario minimo:


PS  CO   AC  AR   AV   LS   LI   VS   AU
2    3    2   2    2    2    2    3    2

    7.  Ai concorrenti giudicati idonei la Commissione attribuira' un
punteggio    inteso    a    tenere    conto   delle   caratteristiche
somato-funzionali   del   profilo   sanitario   posseduto.   Ad  ogni
coefficiente    2    o    3   di   ciascuna   delle   caratteristiche
somato-funzionali  sara'  attribuito un punteggio pari a 0 (zero). Ad
ogni  coefficiente 1 del profilo stesso sara' attribuito un punteggio
pari  a  0,5.  Pertanto, il punteggio massimo conseguibile al termine
degli accertamenti sanitari sara' di punti 4,5.
    8.  Saranno  giudicati  non  idonei  dalla predetta Commissione i
concorrenti risultati affetti da:
      a) disturbi  della  parola  anche se in forma lieve (dislalia o
disartria);
      b) esito  positivo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di
alcool, per l'uso, anche saltuario, di sostanze stupefacenti, nonche'
per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.
      c) malattie  o  lesioni acute per le quali siano previsti tempi
lunghi  di  recupero  dello stato di salute e dei requisiti necessari
per la frequenza del corso;
      d) imperfezioni  ed  infermita'  che seppur non contemplate nei
precedenti alinea, risultino comunque incompatibili con il successivo
impiego quale ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale del
Corpo sanitario dell'Esercito.
    9.  Nei confronti dei concorrenti che all'atto degli accertamenti
sanitari  venissero  riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute
di  recente  insorgenza  e  di presumibile breve durata, per le quali
risultasse  scientificamente  probabile  un'evoluzione  migliorativa,
tale  da  lasciare  prevedere  il  possibile  recupero  dei requisiti
richiesti  in  tempi  compatibili  con  lo svolgimento del concorso e
comunque  entro  i successivi trenta giorni, la Commissione rinviera'
il   giudizio,   fissando   il  termine  entro  il  quale  sottoporli
all'accertamento definitivo per verificare il possesso dell'idoneita'
fisica.
    10.  I concorrenti che non fossero riconosciuti, al momento della
visita,  in  possesso della prevista idoneita' saranno giudicati "non
idonei"  ed  esclusi  dal  concorso.  Tale  giudizio sara' comunicato
seduta stante agli interessati.
    11.   Il   giudizio  riportato  negli  accertamenti  sanitari  e'
definitivo.  Pertanto,  i  concorrenti  giudicati  "non  idonei"  non
saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove.
    12.  I  concorrenti  giudicati "non idonei" potranno tuttavia far
pervenire  alla  Direzione  Generale  per  il  personale militare - I
Reparto  - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 2ª Sezione - Casella
Postale  353  -  00187 Roma Centro, improrogabilmente entro il decimo
giorno successivo a quello della visita medica, anticipandola via fax
(numero   06.4827347),   specifica   istanza,   corredata  da  idonea
documentazione    rilasciata   da   struttura   sanitaria   pubblica,
relativamente  alle  cause  che  hanno determinato il giudizio di non
idoneita'.
    13.  Non  saranno  prese  in  considerazione  istanze prive della
prevista  documentazione  ovvero  pervenute oltre i termini perentori
sopraindicati.
    14.   La   documentazione   sanitaria  allegata  dai  concorrenti
all'istanza  di  cui sopra sara' valutata dalla Commissione di cui al
precedente  articolo  5,  comma  2,  lettera d). che, solo qualora lo
ritenga   necessario,   sottoporra'   gli  interessati  ad  ulteriori
accertamenti sanitari, prima di emettere il giudizio definitivo.
    15.  In  caso di mancato accoglimento dell'istanza il giudizio di
non  idoneita'  riportato  al  termine degli accertamenti sanitari si
intendera' confermato.
    16.  In  caso  di  accoglimento  dell'istanza,  i  concorrenti ne
riceveranno,  da  parte  dalla  Direzione  generale  per il personale
militare, formale comunicazione.
    17.  I  concorrenti dichiarati "non idonei" anche a seguito della
valutazione sanitaria di cui al precedente comma 11 o degli ulteriori
accertamenti  sanitari  disposti  o  che  ad  essi abbiano rinunciato
saranno esclusi dal concorso.