Art. 6. Ammissione ai corsi I candidati saranno ammessi al corso secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso. In caso di parita' di voti, i candidati verranno collocati in graduatoria applicando i seguenti criteri: qualora alla parita' di voti consegui l'assegnazione di un posto coperto da borsa di studio, prevale la valutazione della situazione economica come determinata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001; qualora alla parita' di voti consegui l'assegnazione di un posto non coperto da borsa di studio, saranno preferiti i candidati che: 1. abbiano conseguito la laurea col punteggio piu' alto; 2. a parita' di punteggio, saranno preferiti i candidati piu' giovani. In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine di graduatoria. I titolari di assegni di ricerca possono essere ammessi ai corsi di dottorato anche in soprannumero, fermo restando il superamento delle prove di ammissione, a condizione che il dottorato di ricerca cui partecipano riguardi la stessa area scientifico-disciplinare della ricerca per la quale sono destinatari di assegni.