Art. 6.

                         Ammissione ai corsi

    I   candidati  saranno  ammessi  al  corso  secondo  l'ordine  di
graduatoria  fino  alla  concorrenza  del  numero  dei  posti messi a
concorso.
    In  caso  di  parita'  di voti, i candidati verranno collocati in
graduatoria applicando i seguenti criteri:
      qualora  alla  parita'  di  voti  consegui l'assegnazione di un
posto  coperto  da  borsa  di  studio,  prevale  la valutazione della
situazione  economica come determinata dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001;
      qualora  alla  parita'  di  voti  consegui l'assegnazione di un
posto  non  coperto da borsa di studio, saranno preferiti i candidati
che:
        1. abbiano conseguito la laurea col punteggio piu' alto;
        2. a parita' di punteggio, saranno preferiti i candidati piu'
giovani.
    In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto prima
dell'inizio  del  corso,  subentreranno altrettanti candidati secondo
l'ordine di graduatoria.
    I  titolari di assegni di ricerca possono essere ammessi ai corsi
di  dottorato  anche  in  soprannumero, fermo restando il superamento
delle  prove  di ammissione, a condizione che il dottorato di ricerca
cui  partecipano  riguardi  la  stessa  area scientifico-disciplinare
della ricerca per la quale sono destinatari di assegni.